Economia

DL Bollette diventa Legge 27 aprile 2022, n. 34

Oggi 29 aprile entra in vigore il cosiddetto Decreto-legge Bollette che contiene i costi di gas ed elettricità, semplifica le regole per le rinnovabili, rilancia politiche industriale e introduce la quarta cessione.

La Gazzetta di ieri sera ha pubblicatoa pag. 5  il cosiddetto DL Bollette, modificato e convertito in legge, che entra subito oggi 29 in vigore. E diventa Legge 27 aprile 2022, n. 34.

Il testo coordinato del DL Bollette

Il lungo titolo chiarisce molto, ma non tutto, dei contenuti: LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

La stessa Gazzetta n. 98, pg. 44, riporta il Testo Coordinato del DL 1 marzo 2022 n. 17 con la legge di conversione n. 34. E’ quindi questo il testo definitivo.

Quarta cessione

Per l’edilizia e la serramentistica (vedi news) il DL Bollette è di rilievo perché introduce con il nuovo articolo 29 bis la quarta cessione del credito derivante da bonus edilizi. Grazie ad esso le banche che hanno esaurito il numero di possibili cessioni possono usufruire di una quarta cessione ma solo a favorire di propri correntisti. Questo provvedimento si applica solo per le comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate dopo il 1° maggio.

Contenimento dei costi di luce e gas

La legge n. 34 azzera gli oneri generali delle bollette nel secondo trimestre 2022 e abbatte l’IVA al 5% e gli oneri generali del gas. E implementa il bonus sociale elettrico e gas.

Semplificazioni energetiche

Al Capo II la legge n. 34/2022 introduce delle interessanti misure strutturali e di semplificazione in materia energetica, specie per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili: fotovoltaici, eolici, termici. Ora basta la dichiarazione inizio lavori asseverata (Dila) per realizzare impianti fotovoltaici fino a 1 Megawatt, fatte salvo le zone protette. In ogni caso ora sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati le installazioni di impianti fotovoltaici e termici. Lo prevede l’articolo 9.

In tempi di crisi energetiche e di guerra un buon consiglio che ci permettiamo da dare ai lettori è di procedere a installare impianti fotovoltaici per diventare indipendenti dal punto di vista energetico. Teniamo sempre conto che tali impianti sono agevolati al 50%.

Temperature negli edifici pubblici

Dal 1° maggio e fino al 31 marzo 2023 la temperatura invernale è fissata a 19° con due gradi di tolleranza (21°). La temperatura estiva va regolata sui 27° con due gradi di tolleranza (ovvero 25°).

a cura di Ennio Braicovich