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DL Crescita e Art. 10. Unicmi: “Sarà rumoroso silenzio”

DL Crescita in fase di approvazione, il settore è in subbuglio perché teme ricadute negative sui piccoli e medi produttori. Bisogna intervenire subito sull’art.10, non c’è più molto tempo

Abbiamo ampiamente trattato il tema del DL Crescita e in particolare del famigerato art.10 che prevederebbe la possibilità per l’acquirente di ottenere lo sconto del 50% direttamente in fattura. Ottima opportunità per l’utente finale che però metterebbe in ginocchio serramentisti e rivenditori.

Riceviamo e pubblichiamo questo comunicato da Unicmi

DL Crescita

La tempistica di approvazione, la questione detrazioni e i prossimi passi

Iter di conversione del DL 34/2019

Il Dl 34/2019 (comunemente chiamato Decreto Crescita – DL Crescita) è stato approvato venerdì 21 giugno dall’Aula della Camera dei Deputati.

Questa settimana il testo passerà in Senato per l’approvazione definitiva.

Il termine ultimo per la definitiva conversione in legge è fissato al 29 giugno.

La questione detrazioni

dall’Art. 10 (Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

  1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

…..

  1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.

….

Cosa significa

Questo decreto introduce una nuova opzione (importante: una opzione e non un obbligo) ovvero che il beneficiario delle detrazioni (ad esempio l’acquirente di finestre) fruisca di uno sconto diretto in fattura equivalente a ciò che riceverebbe in 10 anni attraverso le detrazioni fiscali.

In questo caso, ovvero se l’acquirente fosse messo in condizioni di ricevere direttamente lo sconto in fattura, colui che emette fattura (ad esempio il costruttore di serramenti) avrebbe due possibilità:

  1. Rimborso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Soluzione poco praticabile a causa della struttura portante del mercato italiano dei serramenti costituita da migliaia di PMI con una capienza fiscale che esaurirebbe in pochi interventi la propria possibilità di “anticipare” al cliente lo sconto del 50%.

  1. Cessione del credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Soluzione che comunque si rivelerebbe onerosa o chi per cede o per chi prende in carico la detrazione.

Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari

I prossimi passi

Ammesso che il DL Crescita sia convertito in Legge entro il 29 giugno con questa formulazione, per quanto riguarda l’operatività dell’art. 10 e quindi dell’opzione “sconto in fattura”, come riportato dal comma 3, è necessario un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge (orientativamente tale Provvedimento dovrebbe essere emanato entro il 26/30 luglio ma in precedenti situazioni analoghe tali termini di 30 giorni difficilmente sono stati rispettati.

Quindi: fino all’emanazione del Provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate lo “sconto in fattura” non sarà praticabile.

Le Associazioni del settore, che fin dall’inizio hanno giudicato lo “sconto in fattura” una misura non praticabile in assoluto, che peraltro rischia di alimentare una domanda che non potrà essere soddisfatta o, in altre parole, una misura aleatoria, continueranno ad operare sia verso il Parlamento, sia verso l’Agenzia delle Entrate affinché gli interessi dei costruttori italiani di serramenti siano tutelati.

Come comportarsi sul mercato

L’esperienza di oltre 11 anni di detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici dimostra che l’informazione ai consumatori sulle varie opportunità di detrazione è sempre e quasi esclusivamente stata a carico del sistema industriale e delle Associazioni che lo rappresentano.

Nel caso della paradossale vicenda dello “sconto in fattura” noi come Associazioni e i Soci sul mercato dovremo semplicemente mettere in campo il più rumoroso silenzio.

E lo sconto in fattura resterà una velleità del legislatore.