I 10 punti chiave del DL Semplificazioni che snelliscono le pratiche e che dovrebbero favorire il decollo del Superbonus 110%
Inizia oggi al Senato la discussione per la conversione in legge del DL Semplificazioni n. 77 sulla base del testo approvato dalla Camera. Pena decadenza, esso dovrà essere approvato e pubblicato in Gazzetta entro fine mese. Dal DL Semplificazioni e dalle revisioni operate alla Camera ci si attende un profondo snellimento della parte burocratica e procedurale dei lavori da Superbonus. Qui, a beneficio dei tanti lettori che chiedono informazioni dettagliate, riportiamo i 10 punti chiave con cui il DL Semplificazioni interverrà sul Superbonus.
Chi volesse approfondire le ampie tematiche del DL n. 77 può consultare qui il Dossier preparato dal Parlamento.
Così il DL Semplificazioni snellisce il 110%
1-Tutti i lavori da Superbonus, 119 e successive modifiche, sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, quindi soggetti a CILA. Nella cosiddetta CILA-Superbonus dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, ecc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più datati è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967;
2-La CILA-Superbonus è stata estesa alle parti strutturali e ai prospetti dell’edificio;
3-Dalla CILA-Superbonus sono esclusi gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
4- La norma specifica che la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
5-E’ possibile realizzare varianti di progetto che vengono comunicate a fine lavori e diventano parte integrante della CILA-Superbonus;
6-Violazioni formali non comportano la decadenza del beneficio fiscale. In caso di violazioni rilevanti la decadenza dall’agevolazione si applica al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;
Vedi nota 6) fondo pagina
7- Per gli interventi in edilizia libera, come ad esempio i serramenti, basterà una semplice descrizione;
Vedi nota 7) fondo pagina
8-Il cappotto termico e il cordolo sismico non vengono conteggiati nel computo delle distanze tra edifici (in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile);
9- Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico;
10- Il comma 13-quater chiarisce che “resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento“.
Modulo unico
Come anticipato qui verrà introdotto un Modulo unico per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale. Il Ministero della Pubblica Amministrazione sta lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale.
Note fondo pagina
Nota 6): Il testo del disegno di legge riporta: “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.
Nota 7): Secondo il ddl modificato: “In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”
a cura di Ennio Braicovich
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