Economia

DM Costi Massimi. Sei FAQ dal MITE

Il Ministero della Transizione ecologica ha rilasciato, assieme ad Enea, sei risposte alle domande più frequenti sui costi massimi e le spese ammissibili per i prodotti e i componenti edilizi soggetti ai diversi bonus fiscali quali Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa…

urIl 15 aprile entra in vigore il Decreto Prezzi alias Decreto Costi Massimi per i prodotti edilizi soggetti ad agevolazione fiscale. In previsione di tale data il Ministero della Transizione ecologica, assieme ad Enea, ha pubblicato sei FAQ, risposte alle domande più frequenti.

Il provvedimento il cui nome integrale è DECRETO 14 febbraio 2022 “Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”, vedi news,   regolamenta i prezzi di 36 categorie di prodotti, tra cui serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari. Qui scarichi il test della Gazzetta che riporta il decreto.

Qui di seguito le sei FAQ del MITE (che saranno da leggere attentamente).


FAQ – DM Costi massimi

1. Per gli interventi energetici, l’asseverazione della congruità dei costi rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della transizione ecologica 14 febbraio 2022 (“Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici”; c.d. “DM costi massimi”) deve essere rilasciata nei soli casi di accesso alle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura di cui all’articolo 112, comma 1, del DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17/2020, o anche nei casi di fruizione diretta?

R: L’asseverazione della congruità dei costi deve essere rilasciata per tutti gli interventi energetici ammessi a beneficiare:

i) delle detrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 121 del DL 34/2020 che accedono alle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, ai sensi di quanto previsto dal comma 1-ter del medesimo articolo 121;

ii) del c.d. Superecobonus di cui all’articolo 119.

Con riferimento all’ipotesi sub ii), è il caso di precisare che l’asseverazione della congruità delle spese è richiesta sia nel caso di detrazione diretta del 110 per cento, sia nel caso di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Stante il dato letterale dell’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del DL 34/2020, rispetto agli interventi di cui al precedente punto i), fanno eccezione le opere classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del DPR 380/2001 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale; per tali opere non è dunque prescritto che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese. Fanno altresì eccezione, nel senso sopra indicato, gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019 (interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968).

In ogni caso, occorre precisare che, nell’ambito dell’Ecobonus, ai sensi del combinato disposto dei punti 13.1 e 13.2 dell’Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM requisiti tecnici”) e successive modifiche e integrazioni, per gli interventi di edilizia libera o di importo non superiore a 10.000 euro (eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, con l’esclusione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della Legge 160/2019), l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile va calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I al DM requisiti tecnici (cfr. FAQ n. 6).

2. I costi indicati in Allegato A al DM costi massimi sono riferiti solamente ai costi di fornitura dei beni o alle opere compiute? Qualora siano riferiti ai soli costi della fornitura dei beni, ci si riferisce al singolo bene indicato in tabella o all’insieme dei beni che concorrono alla realizzazione dell’intervento indicato in tabella?

R: Come indicato dall’articolo 2 del DM costi massimi, nonché dall’articolo 3 e dalla tabella dell’Allegato A, i costi ivi esposti sono riferiti all’insieme dei beni che concorre alla realizzazione delle tipologie di intervento elencate in tabella. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune casistiche:
-nel caso di isolamento di pareti disperdenti, la fornitura dell’isolante termico, del sistema di ancoraggio, tutti i materiali che concorrono alla realizzazione dell’intonaco esterno di copertura dell’isolante, etc. Inoltre, per le superfici orizzontali o inclinate, la pavimentazione (non di pregio), le tegole, il controsoffitto della sola porzione isolata, etc.;
nel caso di infissi, la fornitura di infisso, telaio, controtelaio, celetto, cassonetto, tapparella, rullo avvolgibile, avvolgitore, persiane e, ove previsto, componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
nel caso di schermature solari e/o ombreggiamenti mobili la fornitura della schermatura solare e/o ombreggiante, il sistema di montaggio e, ove previsto, la componentistica dell’impianto elettrico, etc.;
-nel caso di impianti solari termici, la fornitura del pannello solare, sistema di montaggio, serbatoio di accumulo, componentistica dell’impianto idraulico e, ove previsto, dell’impianto elettrico, i sistemi di pompaggio, etc.;
-nel caso di caldaie a condensazione, la fornitura della caldaia, canna fumaria e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
-nel caso di impianti con micro-cogeneratori, la fornitura del cogeneratore, canna fumaria, componentistica dell’impianto idraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e di adduzione del combustibile, etc.;
-nel caso di impianti a pompe di calore, la fornitura della pompa di calore, la componentistica comprensiva del circuito del gas frigorigeno, dell’impianto idraulico o aeraulico (compreso i serbatoi di accumulo), elettrico e, ove previsto, di adduzione del gas, etc.;
-nel caso di impianti ibridi, quanto indicato per le caldaie a condensazione e per le pompe di calore, etc.;
-nel caso di caldaie a biomasse, la fornitura della caldaia, canna fumaria, sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera, sistema di stoccaggio della biomassa, sistema di caricamento della biomassa e, ove previsto, sistema di termoregolazione evoluti, sistema di pompaggio, sistema di trattamento dell’acqua, componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, compresi serbatoi di accumulo, etc.;
-nel caso di sistemi di building automation, la fornitura del sistema e la componentistica dell’impianto idraulico ed elettrico, etc.

I costi di cui alla Tabella A del DM costi massimi non comprendono l’IVA, i costi delle prestazioni professionali, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera. Rientrano tra le “opere relative alla installazione” unicamente quelle relative alle opere provvisionali (compresi i ponteggi) ed alle opere connesse ai costi della sicurezza.

3. Nell’ambito del DM costi massimi, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle detrazioni concedibili e della spesa massima ammissibile, come si calcolano i costi non esposti in tabella nell’Allegato A, ossia l’IVA, le prestazioni professionali, le opere relative all’ installazione e la manodopera?

R: Ai fini del calcolo dell’IVA si rimanda alla normativa in materia e ai relativi atti di interpretazione e applicazione dell’Agenzia delle entrate.
Le spese professionali sono invece verificate sulla base dei massimali previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del DLGS 50/2016.
I costi delle opere relative all’istallazione e quelli della manodopera sono calcolati con riferimento ai prezzari indicati all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi.

4. In mancanza di una voce di costo nel prezzario, è possibile per il tecnico abilitato presentare il “nuovo prezzo”?
R: Si, il “nuovo prezzo” deve essere predisposto in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In particolare, il tecnico dovrà fornire una relazione firmata da allegare all’asseverazione, che sarà pertanto oggetto di controllo ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. “DM Asseverazioni”). Tale relazione dovrà indicare le modalità di determinazione delle voci di costo non comprese nei prezzari, tenendo presente che le stesse possono essere desunte da altri prezzari o essere equiparate a lavorazioni similari in essi presenti. Inoltre, si rappresenta che molti prezzari regionali forniscono indicazioni analitiche sulle modalità di determinazione dei nuovi prezzi.

5. Quale è la procedura da seguire per l’asseverazione dei costi per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del DM costi massimi?

R: Ai fini della corretta definizione del perimetro di applicazione del DM costi massimi, si rimanda alla FAQ n. 1.
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il comma 1-ter dell’articolo 121 del DL 34/2020 ha disposto che si attui quanto indicato dal comma 13-bis dell’articolo 119 del medesimo DL, il quale a sua volta ha previsto che si faccia riferimento:
-ai prezzari individuati dal DM Requisiti tecnici, ovvero a quelli di cui all’articolo 3, comma 4, del DM costi massimi;
-ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica (DM costi massimi).

Conseguentemente, il DM Costi Massimi ha disciplinato esclusivamente il secondo punto sopra indicato, prevedendo che “il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A e di cui ai commi 2 e 3”. Tale previsione non ha quindi impatto sulla verifica di cui al punto 1. Pertanto, l’asseverazione della spesa sostenuta deve prevedere un doppio controllo, sia rispetto ai prezzari, sia rispetto al DM costi massimi. Il controllo rispetto ai prezzari comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto all’opera compiuta (fornitura e installazione); il controllo rispetto al DM costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni (FAQ n. 2).
La spesa ammissibile asseverata sarà quindi pari al valore minore tra (i) quella derivante dai due controlli e (ii) la spesa sostenuta, così come riportato nella tabella seguente.

Fermi restando i limiti massimi previsti dalle specifiche discipline a cui gli interventi fanno riferimento, l’ammontare delle detrazioni concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione dovranno essere calcolati con riferimento alla totalità dei costi sostenuti, comprensivi dell’IVA, delle prestazioni professionali (cfr. FAQ n. 3) e di altri costi ammissibili dalle specifiche normative di riferimento (visto di conformità etc.). Nella tabella seguente è rappresentato uno schema di determinazione della spesa detraibile ammissibile.

 

6. Nell’ambito dell’Ecobonus, per gli interventi per i quali non è necessaria l’asseverazione della congruità delle spese è comunque necessaria la verifica della spesa sostenuta rispetto ai costi dell’Allegato A al DM costi massimi? Tale verifica è necessaria anche per gli interventi i cui beni sono ricompresi nell’Allegato A e la cui spesa complessiva è inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera?

R: Secondo il punto 13.2 dell’Allegato A al DM requisiti tecnici, così come modificato dal DM costi massimi, per gli interventi di Ecobonus che non richiedono l’asseverazione delle spese sostenute (che non accedono all’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, che accedono alle citate opzioni ma hanno un costo inferiore a 10.000 euro o sono in edilizia libera, ovvero per i quali non è necessaria l’asseverazione ai sensi dell’Allegato A del DM requisiti tecnici) è comunque necessario verificare il rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A. Tale verifica, per cui non è necessaria l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, concorre al calcolo della spesa massima ammissibile a cui dovranno essere aggiunti tutti gli altri costi (IVA, prestazioni professionali – solo quando applicabile – opere di installazione e manodopera). Al riguardo, rileva il valore minimo tra quello indicato nella tabella di cui all’Allegato A al DM costi massimi e quello oggetto di fattura.
Si precisa che tale verifica è limitata solamente agli interventi ammessi all’Ecobonus.

a cura di Ennio Braicovich