Di tanto in tanto capita che si ritrovino prodotti esteri senza DOP, senza documentazione e istruzioni nella propria lingua e spesso gli utilizzatori non sanno come comportarsi. Che fare, dunque?
Una documentazione dei prodotti da costruzione non redatta in lingua italiana? Capita da tempo e potrà capitare più spesso in futuro vista la crescita tendenziale dell’interscambio con l’estero. La vicenda denunciata dall’ing. Gianrico Delfino (vedi news) è particolarmente grave quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio. Proprio come il caso degli accessori di porte tagliafuoco al centro dell’episodio capitato al responsabile della Divisione Tagliafuoco di ACMI. Sorprende molto che al centro della vicenda vi sia il “chiudiporta di una primaria casa produttrice, presente sia sul mercato italiano sia sul mercato internazionale”. Un’azienda da cui ci si aspetterebbe un comportamento rispondente alle leggi europee e italiane e all’etica professionale.
Documentazione in lingua italiana per il CPR
Eppure, il CPR-Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2011, legge sovrana in materia anche per l’Italia, è ben chiaro. Infatti, si scrive all’articolo 7 che: “La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione”. Si insiste sullo stesso concetto all’articolo 11 : “All’atto di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza redatte in una lingua che può essere facilmente compresa dagli utilizzatori, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato”.
Documentazione in lingua italiana anche per il Decreto Sanzioni
E in effetti lo Stato italiano ha legiferato in materia all’interno del DM 106/2017, il cosiddetto Decreto Sanzioni. In esso, all’articolo 6 – Contenuto e fornitura della dichiarazione di prestazione e delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza si legge: “4. Per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato nazionale di un prodotto da costruzione, la dichiarazione di prestazione e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui agli articoli 11, paragrafo 6, 13, paragrafo 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011 sono fornite in lingua italiana“.
La parte sanzionatoria del Decreto Sanzioni investe anche questo aspetto.
Che fare, dunque?
Di tanto in tanto capita che si ritrovino prodotti esteri senza DOP, senza documentazione e istruzioni nella propria lingua e spesso gli utilizzatori non sanno che fare.
Il problema può essere particolarmente pesante per gli installatori che, magari in cantiere, scoprono le istruzioni di montaggio in una lingua sconosciuta e s’arrangiano sul momento perché non possono sospendere il lavoro in attesa di ottenere le istruzioni in italiano, se mai esse verranno. E si assumono quindi responsabilità non proprie e non previste.
Eviterei, primo consiglio, di ricorrere allle vie legali. In Italia si va troppo per le lunghe, a meno che il caso non sia particolarmente grave. Occorre anzitutto prevenire.
Quindi, attenzione a che cosa si acquista, dove lo si acquista e alle condizioni di vendita. Pretendere, di default, già all’atto della richiesta di un’offerta che la documentazione sia redatta in italiano, specie se si acquista all’estero. E pretendere assolutamente documenti in lingua italiana. Questo vale sia per le aziende e vale a maggior ragione per i commercianti e i rivenditori.
a cura di Ennio Braicovich
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