Normativa

DoP e Marcatura CE per l’ecobonus infissi, precisa Enea

Per ottenere l’agevolazione fiscale per la sostituzione dei vecchi infissi occorre anche la DoP-Dichiarazione di Prestazione. Perplessità sulla richiesta di scheda tecnica di prodotto

Ci vuole anche la DoP, la Dichiarazione di Prestazione oltre che la marcatura CE, per ottenere l’ecobonus per la sostituzione degli infissi, come abbiamo scritto ieri qui. È la piccola ma importante e doverosa precisazione che Enea ha inserito stamane  nel pdf Vademecum Serramenti e Infissi (scarica qui sotto il nuovo allegato) e rinvenibile alla pagina Serramenti e infissi dei Vademecum per l’ottenimento dell’ecobonus per gli interventi di efficienza energetica.

In effetti, per poter immettere il prodotto sul mercato, il fabbricante dapprima redige la DoP e poi appone la marcatura CE attestando che il prodotto è conforme a una specifica tecnica europea.

Broglio su Marcatura CE
Marcatura CE dei prodotti da costruzione

E’ appena il caso di evidenziare che immettere sul mercato un prodotto da costruzione come gli infissi senza marcatura CE o con marcatura CE contraffatta si configura come un reato penale come minimo di “frode nell’esercizio del commercio” (art. 515), magari anche di “concorrenza sleale”, altro reato. Con il possibile ritiro del prodotto mercato, come annotava poche settimane fa su queste pagine il normatore Samuele Broglio (vedi qui) e possibili richieste di risarcimento danni dai committenti. E chi  ritenesse ancora che la violazione della marcatura CE sia fatto leggero può consultare il DM 106/2017 (clicca qui).

Quindi, tornando all’ecobonus, la documentazione tecnica da conservare a cura del cliente deve comprendere l’ originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito Enea per le pratiche di ecobonus, la certificazione del valore di trasmittanza termica, le schede tecniche di prodotto, la marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). A ciò occorrerebbe aggiungere anche la dichiarazione in merito al rilascio delle sostanze pericolose e il manuale d’uso e manutenzione dei serramenti.

Rimane piuttosto oscuro il termine “schede tecniche di prodotto”. Si intende quanto previsto dal Codice del Consumo, scritto in epoca pre – Direttiva Prodotti da Costruzione, ora Regolamento n. 305/2011? Oppure una descrizione generale del prodotto da costruzione come nel caso della valutazione tecnica europea? O una descrizione sintetica? Sarebbe opportuno un chiarimento.

A nostro avviso Enea dovrebbe precisare anche che DoP e marcatura CE sono necessari per gli infissi da bonus casa.  Di questo non abbiamo trovato traccia nel portale Enea.

Ugualmente augurabile che anche l’Agenzia delle Entrate, nelle sue utili guide ai bonus casa, all’ecobonus e al bonus facciate, evidenziasse che i prodotti da costruzione che godono dei relativi benefici fiscali devono recare DoP e marcatura CE laddove previste. Altrimenti addio ai benefici fiscali.

Serramenti e infissi, termini obsoleti

Crediamo che oramai sia giunta l’ora di segnalare che, con lo sviluppo delle tecnologie e della normativa internazionale e nazionale, i termini “infissi e “serramenti” “sono divenuti  sempre più imprecisi e obsoleti. A tal punto che il decreto sull’efficienza energetica negli edifici, il DM 26 giugno 2015, per identificarli esattamente dal punto di vista energetico ha dovuto ricorrere a uno strepitoso giro di parole racchiuso in questa mirabolante espressione:

“Chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento, comprensive degli infissi”

Più semplice sarebbe stato il riferimento alla normativa tecnica e alla terminologia europea di settore che identifica precisamente i prodotti da costruzione che godono dell’ecobonus:

– Finestre e porte pedonali esterne: EN 14351-1
– Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage: EN 13241
– Chiusure oscuranti e tende alla veneziana: EN 13659
– Facciate continue: EN 13830

senza escludere le
– Porte tagliafuoco: EN 14351-1 + EN 16034
e, da poco, anche quelle interne, purché separino ambienti climatizzati e non climatizzati (clicca qui)

e, assolutamente complementari agli infissi:
– Tende esterne: EN 13561
che godono pure esse dell’ecobonus.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Ecobonus serramenti arcatura CE e DoP da Enea 27032020