L’art. 33 quater del Decreto Aiuti liberalizza l’installazione delle VEPA, le vetrate panoramiche amovibili, totalmente trasparenti considerandole interventi di edilizia libera. Un Dossier Ance approfondisce l’argomento alla luce della attuale legislazione urbanistica.
Con grande celerità, pochi giorni dopo la pubblicazione in GU del decreto Aiuti bis, bis ovvero il Decreto Legge 115/2022 come modificato dalla Legge 142/2022, è apparso il Dossier Ance sulle VEPA, le vetrate panoramiche. Come noto, ora sono considerate interventi di edilizia libera. La loro installazione non richiede alcun titolo abilitativo. Il Decreto Aiuti bis, che è in vigore dal 22 settembre, le liberalizza all’articolo 33 quater. La pubblicazione del documento è un segnale diretto ed evidente dell’interesse dell’associazione e degli imprenditori edili verso una gamma di prodotti che consente una migliore godibilità degli spazi e un miglior comfort senza causare aumenti di volumetria.
Le caratteristiche di legge delle VEPA
Per essere considerate interventi di edilizia libera, le vetrate panoramiche devono:
– essere amovibili e totalmente trasparenti;
– assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
– riguardare balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o logge rientranti all’interno dell’edificio.
– non creare spazi stabilmente chiusi, quindi no ad aumenti di volumetria
— non comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile
– favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento
– avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
L’elenco è piuttosto lungo e puntuto. Tuttavia, anche seguendo alla lettera le indicazioni di legge vi è un margine di rischio.
Il Dossier Ance avverte
Quali le possibili fonti di rischi legali per committenti e operatori dell’edilizia? Sono almeno tre, scrive il Dossier Ance:
“L’installazione delle VEPA – come previsto espressamente dall’art. 6 del TUE – resta comunque soggetta al rispetto delle:
– prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
– normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici (D.lgs. 42/2004).
Dovrà inoltre essere verificata la presenza di specifiche disposizioni nell’ambito del regolamento condominiale”.
Infine, vi sono i regolamenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che potrebbero nascondere qualche insidia.
In allegato dossier-ance-vepa-280922
Immagine in alto, doc. Chirenti
a cura di Ennio Braicovich
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere