Economia

DPCM. Blocco fino al 3 maggio. Novità per i serramenti

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale odierna il Decreto che impartisce ulteriori disposizioni attuative del dl 25 marzo 2020. Ammesse le fabbricazioni di infissi in legno e in pvc, no ai serramenti in metallo. Incomprensibile disparità di trattamento

Il nuovo DPCM, cioè Decreto del presidente del Consiglio dei ministri anti-epidemia Covid-19, annunciato ieri sera dal premier Conte, è apparso nella Gazzetta Ufficiale odierna (clicca qui). Esso porta il titolo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Esso proroga sostanzialmente il fermo del paese fino al 3 maggio con qualche piccola apertura. Tra le attività permesse vi sono quelle di librerie, negozi di abiti per bambini, la silvicoltura e l’industria del legno con qualche sorpresa per il mondo del serramento.

Sull’intero territorio nazionale continuano a essere sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 (vedi qui sotto) con il proprio codice Ateco (quello indicato nella visura camerale dell’azienda e non quello della partita IVA, attenzione). Tale elenco, il DPCM precisa, potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. La ripresa delle attività produttive dovrà avvenire nelle condizioni di massima sicurezza sanitaria, ha precisato il primo ministro Conte. In ogni caso, non sono ammesse le attività di commercio degli infissi e di posa, salvo il caso di opere strategiche e di interventi a favore di strutture sanitarie, sempre con l’accordo delle Prefetture.

All’interno della macrovoce Ateco

16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

è inclusa la voce:
16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

L’elenco include anche la macrovoce

22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02).

Essa comprende al proprio interno la voce
22.23.02 Fabbricazione di porte, finestre, intelaiature eccetera in plastica per l’edilizia

La macrovoce 22.2 era già stata inclusa nel DPCM del 25 marzo ma non era stata utilizzata praticamente da nessun produttore salvo un paio di eccezioni (ad esempio, un‘importante azienda veronese che produce moduli prefabbricati dotati di infissi in pvc utilizzati nelle strutture sanitarie).

E le produzioni di porte e finestre in metallo, quindi in alluminio ed in acciaio? Niente da fare. Esse continuano a essere comprese tra le attività non ammesse. L’allegato 3 non ne fa cenno.

La macrovoce Ateco di riferimento è la
25 – Fabbricazione di articoli di coltelleria, utensili e oggetti di ferramenta
che si articola in

25.12 – Fabbricazione di porte e finestre in metallo
che a sua volta si suddivide nelle due voci.
25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici
25.12.20 Fabbricazione di strutture metalliche per tende da sole, tende alla veneziana e simili

Quindi niente infissi in metallo ma neanche tende da sole, tende alla veneziana, prodotti peraltro molto stagionali.

Il DPCM di oggi e quello del 25 marzo scorso introducono una grande disparità di trattamento tra le fabbricazioni dei diversi tipi di infissi. Non si capisce perché possano essere permesse le produzioni di infissi in pvc e in legno ma non quelle di infissi in alluminio e in acciaio. A questo punto l’associazione di riferimento, Unicmi, ha la possibilità e il dovere di ricorrere al MISE per porre rimedio a un palese stato di ingiustizia.

Cogliamo l’occasione per rammentare che tra le attività ammesse vi è anche l’installazione e la manutenzione di porte automatiche e girevoli e di cancelli e portoni automatici. In effetti queste attività erano state ritenute essenziali dal primo DPCM dell’11 marzo.

Queste attività sono comprese sotto la voce
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione N.C.A.
che fa parte della macrovoce
43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni.

Come avevamo indicato in una news precedente.

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

Ateco Attività produttive ammesse 11042020

Ateco Attività commerciali ammesse 11042020