Un’analisi del Documento di valutazione europeo emesso da Eota da parte dell’esperto normatore, europeo e nazionale, e responsabile normativa di Confartigianato che dichiara: è una “EN 14351-1 light”
Nelle scorse puntate del Dossier sulle vetrate panoramiche, dette VePa, abbiamo visto che per questi prodotti esiste una specifica europea armonizzata detta EAD, European Assessment Document, i cui riferimenti sono stati pubblicati nel 2016 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. L’EAD rende possibile apporre la marcatura CE sulle VePa. Qui di seguito Samuele Broglio, normatore, europeo e nazionale, e responsabile normativa di Confartigianato, analizza il documento europeo. Egli illustra anche il processo che porta alla marcatura CE. Ricordiamo che le VePa sono state rese interventi di edilizia libera dal recente DL 142/2022. (EB)
Certificazione tramite EAD
La certificazione ai sensi del Regolamento Prodotti da Costruzione n.305/2011 delle cosiddette VePa, le vetrate panoramiche, viene eseguita non per mezzo di una Norma Armonizzata ma bensì tramite un EAD. E’ un Documento di valutazione europeo emesso da Eota. Lo trovate qui sotto in allegato, in lingua inglese.
In buona sostanza gli EAD sono quei documenti normativi che, secondo quanto prescritto dal Regolamento n. 305, vengono redatti quando sia necessario valutare un prodotto che non rientra in toto o in parte in una norma europea armonizzata.
EAD per le VePa
Nello specifico le VePa sono coperte dall’EAD 020002-00-0404 relativo a “Sistemi vetrati per balconi (e terrazze) senza telai verticali.
Analizziamo il documento, cosa che da un lato è facilitata dalla sua reperibilità gratuita sul sito di EOTA e dall’altro è complicata dalla sua disponibilità solo in lingua inglese.
L’EAD in dettaglio
Anzitutto il documento ci dice che le VePa:
• non sono prodotti strutturali (e ci mancherebbe altro) non presentando caratteristiche legate al primo requisito delle opere da costruzione di cui a Regolamento n.305/11 “Resistenza meccanica e stabilità”
• non sono nemmeno prodotti “da risparmio energetico”, non presentando caratteristiche legate al sesto requisito “Risparmio energetico e ritenzione del calore”
• sono destinate a chiudere spazi non riscaldati (nemmeno parzialmente)
• non sono a tenuta totale né nei confronti dell’aria né dell’acqua.
Il primo dei quattro punti è positivo: le vetrate panoramiche non sono prodotti considerati strutturali e quindi coperti dalle NTC-Norme Tecniche per le costruzioni. Quelli successivi sono invece negativi dato che, stando così le cose, sarà sicuramente più difficile richiedere, come molti stanno facendo, che le VePa possano essere incluse nelle agevolazioni in edilizia. Queste sono legate, come ben sappiamo, per la stragrande maggioranza al requisito del miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
“EN 14351-1 light”
Dal punto di vista tecnico-operativo l’EAD non presenta eccessive difficoltà, configurandosi come una sorta di “EN 14351-1 light”.
Infatti:
• il sistema di VVCP è solo ed unicamente il 3, che prevede prove presso un Ente Notificato e controllo produzione ad esclusiva cura del fabbricante;
• le caratteristiche essenziali da testare e dichiarare si riducono a
◦ ventilazione riferita alla formazione di condense interne;
◦ resistenza al carico del vento;
◦ resistenza all’impatto (esterno ed interno);
◦ proprietà dei vetri (p.es. resistenza alla torsione statica);
◦ isolamento acustico.
Opzione NPD
Logicamente anche in questo caso risulta applicabile la cosiddetta “opzione NPD” che permette di redigere la Dichiarazione di Prestazione e di marcare CE dichiarando solo ed unicamente le caratteristiche che siano regolamentate per lo specifico uso nel territorio dello Stato Membro nel quale si immette il prodotto sul mercato, dichiarando però sempre e comunque almeno una caratteristica prestazionale.
Quali caratteristiche dichiarare
Preso atto del fatto che le VePa non sono prodotti strutturali e tenuto conto delle caratteristiche repertoriate nell’EAD, si può facilmente considerare che nessuna di tali caratteristiche risulta regolamentata in Italia per lo specifico uso. E quindi il fabbricante potrebbe scegliere liberamente quale caratteristica testare e dichiarare.
Dal punto di vista della serietà aziendale però, tenuto conto della natura del prodotto delle condizioni nelle quali esso è spesso installato (ai piani alti degli edifici) e delle dimensioni che spesso vengono raggiunte, sarà a mio avviso molto auspicabile che venga eseguito il test e si dichiari almeno la resistenza al carico del vento.
Tutto facile quindi?
Non del tutto. L’EAD è la base per redigere l’ ETA, il documento di Valutazione Tecnica Europea. Questo è il documento che consente di redigere la DoP e apporre la marcatura CE. Sempre che si sia implementato il controllo di produzione nella fabbrica, FPC, sotto il relativo sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione detto anche VVCP.
Al fine di applicare un EAD il fabbricante non potrà rivolgersi ad un normale Ente Notificato tra quelli abitualmente contattati per le prove di cui ad EN 14351-1, soggetto facilmente reperibile in Italia spesso anche a distanza non proibitiva dalla sede del fabbricante. Egli dovrà rivolgersi ad un TAB (Technical Approval Body) che risulta essere un soggetto assai più difficile da reperire sul mercato. Teniamo conto del fatto che in Italia (come nella maggior parte degli Stati europei) è presente un solo TAB accreditato su tutto il territorio nazionale.
Le strade possibili per l’ETA
Per fortuna, le certificazioni europee possono essere gestite appoggiandosi ad enti non solo residenti nel proprio Stato ma anche ad enti presenti in altri Stati della Comunità, per il fabbricante si aprono le seguenti strade:
• rivolgersi al TAB nazionale, che per l’EAD in questione mi risulta essere l’ITC-CNR;
• rivolgersi a TAB di altri Stati, divenendo in pratica “emigranti della certificazione” con tutti i problemi logistici del caso;
• ammesso che esista per questo specifico prodotto, ricercare un laboratorio nazionale che operi in delega di un TAB estero e che ne sia il braccio operativo in Italia, ed appoggiarsi a questo.
Per arrivare alla marcatura CE
Reperito l’ente necessario, il fabbricante potrà definire le prove da eseguire. A prove eseguite ed una volta espletata tutta la specifica procedura (procedura molto più complessa e verosimilmente più costosa rispetto a quella necessaria per la Marcatura CE per mezzo di una Norma Armonizzata) si tratta di ottenere il rilascio del preaccennato ETA, il documento di valutazione europea. Quindi, occorre implementare il proprio controllo di produzione per, alla fine, marcare CE il proprio prodotto. Ci si presenterà così sul mercato non più con un prodotto non certificato (cosa peraltro possibile in assenza di un Mandato e di una Norma Armonizzata specifiche per il prodotto) ma con tutte le certificazioni del caso.
Samuele Broglio
Foto in alto: doc. Assvepa
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a cura di Ennio Braicovich
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