Economia

Ecobonus 110% e serramenti. Sconto in Fattura e Cessione del Credito/3

Cessione del credito e sconto in fattura a corredo del provvedimento Ecobonus 110 % sono analizzati in questa terza parte sulla base dell’articolo 121 del DL Rilancio, sempre in attesa di un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate.

Dati aggiornati al 6 giugno 2020


Ecobonus 110 %. Sconto in Fattura e Cessione del Credito

Parte terza. Qui la Parte seconda e la Parte Prima

Cessione del credito e sconto in fattura sono meccanismi previsti art. 121 del Decreto Rilancio intitolato “Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.”

25-Che cosa è la cessione del credito?

La cessione del credito prevista dall’art.121 consiste nella possibilità, per il cliente che ha sostenuto le spese, di attualizzare immediatamente il valore dell’incentivo cui avrebbe diritto, cedendolo a un soggetto terzo. La novità del decreto in questione è quella di consentire che tale soggetto terzo sia una banca o una società finanziaria, e cioè che detto diritto possa essere monetizzato. Al contrario, le normative in essere escludevano banche e finanziarie dalla possibilità di acquisire il credito, che doveva necessariamente rimanere nell’ambito della catena di fornitura.

26-Che cosa è lo sconto in fattura?

Lo sconto immediato in fattura è a tutti gli effetti una ‘cessione del credito’ immediatamente concessa dal fornitore al momento stesso dalla fornitura; la detrazione fiscale connessa all’intervento e destinata a chi sostiene la spesa, viene ceduta al fornitore il quale, in cambio, decurta la sua fattura applicando uno sconto ‘fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto’.

27-Che cosa prevede l’art. 121 del Decreto Rilancio

L’art.121, per come è stato approvato, promuove entrambe i meccanismi; in più, consente una illimitata circolazione del credito, cosa precedentemente limitata a soli due passaggi.

28- Come mai con l’art. 121 ritorna lo sconto in fattura? Non era stato abolito?
No, lo sconto in fattura da cessione del credito dell’ecobonus ex articolo 10 del Decreto Crescita non è mai stato abolito ma è stato solo confinato dalla legge di Bilancio 20202 “unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello” ex DM 26 giugno 2015 “per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro”.
L’articolo 121 del DL Rilancio riprende questo meccanismo e lo allarga a tutti i soggetti coinvolti negli interventi previsti al comma 1 dell’art. 119 e lo estende a una serie ampia di interventi: recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica (quindi anche infissi e serramenti), misure antisismiche, recupero e restauro di facciata, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

29-Quali interventi sono coperti da sconto in fattura e cessione del credito previsti dall’art.121?

Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono applicabili a tutti gli interventi che fanno capo al cosiddetto Bonus Casa, all’Ecobonus (sia nella forma tradizionale sia nella nuova introdotta dall’articolo 119), al SismaBonus, al Bonus facciate introdotto dalla scorsa legge di bilancio, all’installazione di pannelli fotovoltaici (che godano di incentivazione ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art.119), all’installazione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.

Gli interventi agevolati e coperti da cessione del credito e sconto in fattura sono i seguenti:

– Recupero del patrimonio edilizio

– Efficienza energetica

– Adozione di misure antisismiche

– Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti

– Installazione di impianti fotovoltaici

– Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici

30-In quale periodo temporale devono essere stati effettuati tali interventi?

La possibilità si riferisce alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Le spese possono essere sostenute anche tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020. L’ecobonus 110% copre invece le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

31-Esiste un limite massimale in euro per ogni intervento coperto da sconto in fattura e cessione del credito previsti dall’art.121?

No, i limiti riguardano la scansione temporale delle rate, che segue quella cui aveva diritto il cliente che per primo ha maturato il diritto alla detrazione.

32-Che cosa posso compensare con il mio F24 se decidessi di coprire autonomamente le richieste dei clienti?

I tributi che rientrano negli F24 ordinari e accise sono utilizzabili per la compensazione. Quindi: IVA, IRES, IRAP, IMU, TARI, Contributi INPS e INAIL, IRPEF dipendenti e assimilati, Ritenute e Accise. Esiste un limite massimo cumulativo da rispettare che è stato portato a 1 milione di euro dall’art. 147 del DL Rilancio Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24.

33-Quando sono autorizzato a compensare?

Sulla disponibilità effettiva del credito, il Decreto non si pronuncia; nel caso del precedente (L.205/2018) il credito maturava a marzo dell’anno successivo l’intervento. Nel caso dell’art.10 del DL Crescita del 2019 (cosiddetto Sconto immediato) il credito era immediatamente utilizzabile.

34-Devo far sottoscrivere al cliente un contratto con il quale egli/ella mi cede il credito di imposta da ecobonus?

Più che un ‘contratto’ direi che il cliente dovrebbe esibire la ricevuta dell’avvenuta cessione che viene stampata dal portale dell’Agenzia. Quindi sarà il cliente a doversi munire del proprio PIN ed effettuare la comunicazione dell’avvenuta cessione.

35-Se in un certo anno non posso compensare, che cosa succede ai crediti di imposta di quell’anno?

Nella versione attuale del DL Rilancio, una rata che non è stato possibile utilizzare in compensazione viene persa.

36-Devo cedere tutto il credito di un’operazione o posso cederne una parte e una parte tenermela per me?

Per analogia con i meccanismi attualmente in essere, il credito può essere ceduto in tutto o in parte. Tuttavia, sarà meglio aspettare eventuali pronunciamenti dell’Agenzia.

37-Decidessi di applicare lo sconto in fattura, posso decidere la percentuale da applicare? C’è una massimale da rispettare?

Il capoverso a) del comma 1 parla di ‘un contributo sotto forma di sconto’, non fissando un obbligo sulla ‘quantificazione’ di detto sconto, solo specificando che non potrà superare il valore del corrispettivo. Sicuramente questo punto verrà meglio chiarito in futuri provvedimenti dell’Agenzia.

38-Se il mio cliente ha dichiarato dati non veritieri all’Enea, io fornitore di serramenti che cosa rischio?
Il principio generale è che la responsabilità della singola cessione sia sempre in capo al cedente e non al cessionario. Quindi l’azienda non rischia se il cliente dichiara il falso. Essa rischia quando dovesse a sua volta cedere il credito in modo scorretto. Al comma 7 viene però richiamata una ‘responsabilità in solido del fornitore’ nel caso in cui sia accertato un concorso nella violazione. Va sottolineato che l’articolo 119 che regola il Superbonus chiede esplicitamente che il professionista incaricato sia responsabile ANCHE degli aspetti economici della transazione, per evitare abusi. Tuttavia, questa clausola vale solo per il Superbonus e non per tutte le altre detrazioni che potrebbero essere oggetto di cessione.

39-Quando la cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate?
La cessione dei crediti va comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello dell’effettuazione delle spese che danno diritto alle detrazioni. Le regole sono stabilite dal provvedimento del 18 aprile 2019 (punto 4) dell’Agenzia delle Entrate.

40-Da quando è stata introdotta la cessione del credito?
Dal 1° gennaio 2016 è prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Lo ha previsto il comma 74 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016, che ha consentito ai contribuenti cosiddetti incapienti fiscali di cedere a fornitori un credito pari alla detrazione spettante. La misura riguardava i lavori di efficientamento energetico effettuati sulle parti comuni degli edifici. Nel corso degli anni la cessione del credito è stata allargata a tutti i soggetti, capienti e incapienti.

 

Fine

a cura di Ennio Braicovich e Giovanni Tisi