Approvato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati in sede referente, viene discusso in Aula da lunedì assieme al collegato articolo 121, e naturalmente con l’intero DL Rilancio. Il tempo per l’approvazione stringe. Molto probabile la votazione con fiducia.
L’ ecobonus 100pc prende corpo con l’approvazione dell’articolo 119 in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati e qualche ritocchino lieve, lieve al collegato articolo 121 sulla cessione del credito e sconto in fattura. Qui lo trovate in allegato. Da lunedì tutto il DL Rilancio verrà discusso in Aula per poi, una volta approvato, passare all’esame del Senato. I tempi sono stretti. E’ molto probabile che il governo ponga la fiducia sull’intero provvedimento che deve essere approvato entro il 18 luglio. Ogni giorno che passa rende più improbabile una modifica sostanziale del testo dei due articoli 119 e 121 che sono stati approvati a grandissima maggioranza dalla Commissione Bilancio.
Quali le principali modifiche all’ ecobonus 110pc originario?
-sono state incluse le parti opache inclinate (ad esempio, i tetti) dell’involucro di un edificio, assieme alle superfici opache verticali ed orizzontali;
-la detrazione del 110% si applica anche alle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera;
–si rimodula, al ribasso, il massimale di spesa per la coibentazione in funzione della tipologia degli edifici:
a) 50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
-qualora non fossero possibili interventi sul cappotto o sull’impianto di condizionamento per vincoli di varia natura la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1. L’articolo 14 include sostituzione di serramenti, schermature solari e di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
– sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione;
– viene estesa fino al 30 giugno 2022 la fruizione della detrazione al 110 per cento per interventi di efficienza energetica (commi 1 e 2) da parte degli IACP;
-si estende il beneficio dell’ ecobonus 110pc agli enti del Terzo Settore;
–le persone fisiche non esercenti attività di impresa o arti e professioni possono beneficiare della detrazione al 110 per cento limitatamente ad interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari. Resta fermo il riconoscimento, senza limitazioni, delle medesime detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
–il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce le modalità attuative del Superbonus 110% dovrà essere emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge;
–l’asseverazione attestante i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione è rilasciata dal tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori;
Quali i prezzi delle opere edili sotto l’ ecobonus 110pc
–i prezzi delle opere faranno riferimento o a un decreto del Mise o “ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi”;
–escluse dai benefici dell’ ecobonus 110pc le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli);
–con il comma 16 si mette ordine nell’intricato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, diventato un guazzabuglio unico anche per i tecnici dei ministeri e dell’Enea, oltre che per noi comuni mortali. Purtroppo esso ribadisce l’aliquota del 50% per la semplice sostituzione dei serramenti e l’installazione delle schermature solari
a cura di Ennio Braicovich
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