Blog. Valentino Fresia: “Doppio beneficio fiscale per le società di capitale e di persone nel caso di interventi di efficientamento energetico”
Nelle detrazioni dell’ Ecobonus lo Stato si mostra più generoso verso le società che verso i contribuenti privati grazie a un doppio beneficio fiscale. Infatti le agevolazioni fiscali per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici sono riservate ai contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. L’agevolazione consiste di conseguenza in una detrazione dall’IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’IRES (Imposta sul reddito delle società).
Il doppio beneficio cui si accenna consiste in:
– detrazione premiale per l’intervento di risparmio energetico (ecobonus, attualmente del 50% per i serramenti e schermature) e in
– recupero del costo sotto forma di ammortamento (ex articolo 102 del TUIR).
Ci siamo occupati in passato di questo doppio vantaggio specie dopo la pubblicazione della Circolare 20/E del 13-05-2011 dell’Agenzia delle Entrate (in allegato). In essa, in riferimento al lavoro autonomo, l’Agenzia riconosceva la possibilità di recuperare il costo dell’intervento, già premiato con l’ecobonus, mediante la deduzione delle quote di ammortamento. La possibilità era stata riconosciuta prima ancora dalla Circolare n. 36/E del 31/05/2007 (in allegato).
Tutto questo si traduce di fatto in aliquote di detrazioni per le società superiori a quelle riservate ai soggetti privati. Il fatto non è molto noto stando alle statistiche Enea annuali sull’ecobonus. Il 95% degli interventi agevolati è infatti attribuito i soggetti privati.
Lo spunto per ritornare sull’argomento viene dal bonus facciate di prossimo inserimento nella Legge di Bilancio 2020 dove, stando all’ultima versione del comma 5 dell’articolo 25 che lo propone, si legge:
5. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, la detrazione di cui al presente articolo, ferma restando la ripartizione in dieci quote annuali, si applica nella misura 50 per cento.
La misura, se andrà in porto, potrebbe sembrare a prima vista punitiva per i titolari di reddito d’impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo. Non è così. Vediamo come e perché ricorrendo a un esperto di settore, Valentino Fresia, che da tempo insiste perché i serramentisti conoscano questa parte di normativa fiscale che può diventare molto utile sia nella promozione che nelle trattative. Qui sotto Fresia propone due esempi numerici che ben illustrano i vantaggi degli interventi di efficientamento energetico da ecobonus per le società. (eb)
Dobbiamo distinguere le società tra quelle di capitale e quelle di persone. Ipotizziamo in entrambi i casi che un imprenditore effettui un intervento di sostituzione di infissi esterni per un costo di 10.000€, che dà diritto alla detrazione fiscale del 50%, le deducibilità di costo possono essere:
a) Società di capitale (Spa o srl)
Deducibilità del costo: avviene mediante il processo di ammortamento in un periodo variabile a seconda che l’immobile sul quale si sono effettuati i lavori sia detenuto in proprietà (3% all’anno) oppure detenuto in locazione (in un numero di anni uguale alla durata del contratto di locazione).
Al termine del periodo il costo sarà interamente dedotto con un risparmio complessivo negli anni di
IRES 10.000 X 24% = 2.400€
IRAP 10.000 X 3,9% = 390€
Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€
Il risparmio totale complessivo sarà: 2.400€ + 390€ + 5.000€ = 7.790€ ovvero il 77,9% dell’investimento effettuato
b) Società di persone (Snc, Sas, libero professionista)
Deducibilità del costo: anche in questo caso, avviene mediante il processo di ammortamento in un periodo variabile a seconda che l’immobile sul quale si sono effettuati i lavori sia detenuto in proprietà (3% all’anno) oppure detenuto in locazione (in un numero di anni uguale alla durata del contratto di locazione)
Al termine del periodo il costo sarà interamente dedotto con un risparmio complessivo negli anni di
IRAP 10.000€ X 3,9% = 390€
Il reddito conseguito viene imputato per trasparenza sui soci, i quali sono tassati con le loro aliquote marginali e possono così ottenere un risparmio di imposta variabile a seconda dello scaglione di reddito di appartenenza, con una forbice compresa tra il 23% ed il 43% (più le addizionali variabili)
1° ipotesi: IRPEF 10.000 X 23% = 2.300€
2° ipotesi: IRPEF 10.000 X 43% = 4.300€
Detrazione fiscale 50%: Detrazione fiscale 50%: la società può beneficiare della detrazione fiscale in 10 anni, recuperando 5.000€
Il risparmio totale sarà nelle due ipotesi:
1° ipotesi: 390€ + 2.300€ + 5.000€ = 7.690€ ovvero il 76,9% dell’investimento effettuato
2° ipotesi: 390€ + 4.300€ + 5.000€ = 9.690€ ovvero il 96,9% dell’investimento effettuato
Come si vede dai due esempi si tratta di vantaggi non indifferenti che vanno sottolineati ai titolari di reddito d’impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo nelle fasi sia di promozione che di trattativa.
Valentino Fresia, Fresia Alluminio
a cura di Ennio Braicovich
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