I tre provvedimenti semplicemente prorogati di un anno nella proposta di legge che, passato il vaglio della Ragioneria generale dello Stato e ottenuto la firma di Mattarella, è stata trasmessa al Parlamento
Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Mobili. Escono finalmente dalle bozze (vedi news) per essere inseriti nella cosiddetta manovra, pessimo termine per definire il disegno della Legge di Bilancio 2019. Passato il vaglio della Ragioneria generale dello Stato per la bollinatura, il disegno è stato trasmesso al Quirinale per la firma del presidente Mattarella e quindi ha continuato il suo percorso fino all’approdo in Parlamento.
I tre provvedimenti Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Mobili che stanno tanto a cuore agli uomini dell’edilizia e del serramento e agli italiani sono reperibili nella sezione Titoli II (artt. 2-20) – Misure per la crescita, e precisamente all’art. 11 Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili. Ora la parola passa alle Camere e alle discussioni in sede di Commissioni parlamentari. Su Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Mobili vi è una larga convergenza di opinioni tra maggioranza e minoranza. Tuttavia fino a quando non vedremo il testo finale di legge uscire non abbassiamo la guardia. E poi c’è sempre quel decreto pendente che rivede le detrazioni fiscali per la sostituzione degli infissi con l’applicazione di massimali di spesa al metro quadrato che tanta opposizione ha suscitato nel settore per le sue cifre irrealistiche che favorirebbero solo l’import di prodotti a basso costo distruggendo l’industria e l’artigianato nazionali.
Qui di seguito l’art. 11, contenuto nel disegno di legge bollinato che trovate in allegato accompagnato dalla relazione tecnica che sviluppa i calcoli economico-finanziari di tutta la manovra ivi compresi quelli relativi a Ecobonus, Bonus Casa e Bonus Mobili.
(eb)
Art. 11
(Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e per
l’acquisto di mobili)
- Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
- ai commi 1 e 2, lettera b), le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”;
- al comma 2, lettera b-bis), nel primo periodo, le parole: “sostenute dal l° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019” e, nel secondo periodo, le parole “sostenute dal 1° gennaio 2018” sono sostituite dalle seguenti: “sostenute dal 1° gennaio 2019”;
- al comma 2-bis, le parole “sostenute nell’anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “sostenute nell’anno 2019”.
- b) all’articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:
- comma 1, le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2019”;
- al comma 2, le parole “l° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”, le parole “anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2019”, le parole “anno 2017”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “anno 2018” e le parole “nel 2018” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2019”.
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