Attualità

Ecobonus. Disciplinata la Cessione del Credito anche per le abitazioni

Disciplinate le modalità di cessione del credito per singole abitazioni e per i condomini. In allegato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e il modulo per la cessione

Finalmente la cessione del credito per interventi di ecobonus sulle sigole unità immobiliari, prevista dalla legge di bilancio 2018, è stata disciplinata con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che porta il complesso titolo
“Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”.

Il provvedimento individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.

Il provvedimento disciplina, inoltre, la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.

I soggetti che hanno eseguito interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 a favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Il credito d’imposta può essere ceduto dai soggetti anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari. Inoltre il credito d’imposta può essere ceduto dai cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.

Il credito d’imposta può essere ceduto in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione e di istituti di credito e intermediari finanziari.

(eb)

In allegato:

-il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

-il modulo per la cessione del credito

Documenti Allegati

PROVVEDIMENTOdel19-04-2019cessionecredito.pdf

modulo-cessione-credito.pdf