Normativa

Ecobonus condominio. Ok alla cessione del credito alle banche per i contribuenti no tax area

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa le modalità di cessione del credito alle banche da parte dei contribuenti incapienti

“Modalità  di  cessione  del  credito  corrispondente  alla  detrazione  spettante per  gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,   dalla   legge   3   agosto   2013   n.   90   nonché   per   gli   interventi   di riqualificazione  energetica  che  interessano l’involucro  dell’edificio  con  un’incidenza superiore  al  25  per  cento  della  superficie  disperdente  lorda  dell’edificio  medesimo  e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma  2-sexies del medesimo  articolo  14  del decreto  legge  n.  63  del  2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017”.

È questo il titolo lunghissimo del Provvedimento N. 165110/2017 del 28 agosto con cui il Direttore dell’Agenzia delle Entrate precisa le modalità di cessione del credito alle banche da parte dei contribuenti della no tax area.

Grazie ad esso i contribuenti che rientrano nella no tax area possono cedere il credito relativo all’ecobonus sui lavori condominiali anche a banche e intermediari finanziari, oltre che a fornitori e imprese edili. Questa possibilità è riservata a chi possiede redditi che sono esclusi dall’imposizione Irpef per espressa previsione o perché l’imposta lorda viene assorbita dalle detrazioni previste dal Tuir.

L'obiettivo del provvedimento governativo è stimolare la domanda di riqualificazione energetica nei condomini laddove spesso i condomini incapienti si mettono di traverso di fronte a lavori piuttosto onerosi. Peraltro i soggetti incapienti potrebbero rivolgersi direttamente alle banche per ottenere l’anticipazione dei benefici derivanti dalla detrazione decennale da utilizzare per effettuare l’investimento di riqualificazione.

In allegato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

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Allegato 1