Il provvedimento avrà delle ripercussioni pesanti sulla liquidità delle aziende del settore casa che volessero venire incontro alle pur legittime oramai richieste dei clienti di aver subito l'ecobonus iscontato in fattura, come prevede l'articolo 10 del DL Crescita
L’ articolo 10 del DL Crescita ora approvato anche dal Senato è quindi diventato legge. In Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno è infatti apparsa la Legge n. 58/19 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. La legge è entrata in vigore il 30 giugno.Sulla stessa Gazzetta n. 151 è apparso anche il testo coordinato del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 luglio 2019 si procederà alla ripubblicazione del testo della legge coordinata con il decreto-legge, corredato delle relative note.
Altra scadenza importante perl’operatività dell’articolo 10sarà afine luglio quando l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare il regolamento attuativo del provvedimento.
Qui sotto abbiamo approntato il testo di legge definitivo. Del resto tempo non c’era visto che il DL andava approvato entro il 29 giugno, pena la decadenza. Gli unici emendamenti approvati per l’articolo 10 che riguardano il settore serramenti sono quelli del testo approvato alla Camera. Sono ben poca cosa visto che l’unica novità introdotta è quella della ulteriore cessione del credito ai fornitori di beni e/o servizi da parte del fornitore dell’intervento di efficientamento energetico che a sua volta ha ricevuto il credito di imposta del 50% nel caso dei serramenti e delle schermature solari.
Gli interventi che ricadono sotto l’ articolo 10
Ricordiamo che le detrazioni sono riconosciute per le spese di:
– riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
– miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre, comprensive di infissi);
– installazione di pannelli solari;
– sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Per la buona parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta
nella misura del 50%. Come prutroppo sappiamo, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per:
– acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione. Se, invece, oltre ad essere in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.)
– acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (stufe a pellet ecc).
(eb)
Articolo 10.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente:
« 1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari».
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.
3-bis. All’articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « soggetto beneficiario » sono aggiunte le seguenti: « , prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto ».
3-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Estratto esplicativo dell’ articolo 10 dal Dossier Del Servizio Studi del Senato
Articolo 10
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)
L’articolo 10, modificato dalla Camera dei deputati, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (rispettivamente, interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico) di ricevere, in luogo dell’utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, i fornitori che hanno effettuato le due tipologie di intervento a loro volta hanno facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. Con ulteriore modifica, analoga facoltà è stata concessa ai beneficiari di detrazioni per interventi di realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché ai relativi fornitori.
Il comma 1 inserisce il nuovo comma 3.1 all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, che dispone la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per interventi di efficienza energetica di ricevere un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.
In particolare, il comma introdotto stabilisce che il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità, ovvero senza l’applicazione del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) pari a 700.000 euro, né del limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).
L’ultimo periodo, inserito dalla Camera, prevede inoltre che il fornitore dell’intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Il comma, infine, esclude in ogni caso la possibilità di cessione ad istituti di credito e a intermediari finanziari.
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