Lo prescrive la bozza del decreto legislativo, approvata dal Governo, che recepisce la Direttiva UE 2018/844
Ecobonus ammissibile solo se i lavori di riqualificazione energetica sono effettuati da installatori certificati o qualificati. Potrebbe essere così se andrà in porto (vedi news) lo Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (Ue) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2010/31/Ue sulla prestazione energetica nell’edilizia e la Direttiva 2012/27/Ue sull’efficienza energetica. Lo Schema di decreto è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri n.26 del 29 gennaio.
La nuova Direttiva (Ue) 2018/844 sull’efficienza energetica in edilizia, che è entrata in vigore il 9 luglio 2018, tra le tante prescrizioni prevede che gli incentivi, come il nostro ecobonus, volti a migliorare l’efficienza energetica in edilizia sia legati agli effettivi risparmi energetici realizzati. Non solo. Essa afferma nelle premesse che i lavori di efficientamento energetico debbano essere eseguiti da installatori certificati o qualificati:
“Per garantire che le misure finanziarie relative all’efficienza energetica siano applicate nel modo migliore nella ristrutturazione degli edifici, è opportuno ancorarle alla qualità dei lavori di ristrutturazione alla luce dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Tali misure dovrebbero pertanto essere ancorate alla prestazione dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione e al livello di certificazione o di qualifica dell’installatore, a una diagnosi energetica oppure al miglioramento ottenuto grazie alla ristrutturazione, che dovrebbe essere valutato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione stessa, ricorrendo a valori standard o adottando un altro metodo trasparente e proporzionato”.
Un concetto ribadito all’interno del testo della Direttiva quando si afferma che:
“Gli Stati membri ancorano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti, determinati attraverso uno o più dei seguenti criteri:
a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione; in tal caso l’apparecchiatura o il materiale utilizzato per la ristrutturazione deve essere installato da un installatore con adeguato livello di certificazione o qualificazione;….”
Questi concetti son stati ripresi (in maniera un po’ più pomposa) dall’articolo 7 dello Schema di Decreto legislativo qui di seguito ripreso:
ART. 7
(Modifiche all’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato)
1. L’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è così modificato:
a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l’efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:
a) la prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;
b) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;
c) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;
d) una diagnosi energetica;
e) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.
1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti.”;
L’articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, riguarda proprio gli incentivi fiscali per l’efficienza energetica che denominiamo per semplicità ecobonus, anche se questi sono stati introdotti dopo il 2005. Il 4-ter afferma:
Art. 4-ter. (( (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato). )) ((1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l’immobile, nonché’ all’entità dell’intervento.
Come vediamo si stanno accelerando i tempi per la concessione dell’ ecobonus solo se i lavori verranno eseguiti da installatori certificati o qualificati. Il decreto sta già suscitando una serie molto ampia di reazioni che vanno da chi lo vede molto bene a chi lo vede in maniera preoccupata. L’inserimento dentro la banca dati di Accredia dei primi installatori certificati non farà altro che accelerare il processo. Semmai il problema ora diventerà la saturazione dei corsi, dei docenti e degli enti certificatori per la qualifica di installatori certificati. Sempre che il MISE riesca a stabilire in tempo debito (per la prossima legge di Bilancio?) i requisiti degli installatori.
a cura di Ennio Braicovich
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