L’Ente ha aggiornato la scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione ai fini dell’ecobonus per serramenti.
Ecobonus per serramenti. Il 9 maggio l’Ente ha aggiornato la scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare ai fini dell’ottenimento delle detrazioni fiscali dell’ ecobonus per serramenti nel caso di sostituzione. Si tratta, quindi, di un vero e proprio vademecum su cosa fare per chi, eseguendo lavori di sostituzione dei vecchi infissi, ha intenzione di intraprendere il percorso per l’ ecobonus per serramenti.
L’Ente non indica purtroppo in quali punti il vademecum è stato aggiornato rispetto alla versione precedente. Tuttavia si ritiene che la revisione del documento sia dovuta all’arrivo del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18.04.2019 (vedi news), come da nota 1) e dalla necessità di specificare che in caso di sostituzione di serramenti è possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito. (eb)
Qui di seguito la miniguida Enea per l’ecobonus per serramenti, reperibile come documento allegato.
Foto: Doc. Finstral
ECOBONUS PER SERRAMENTI
È AGEVOLABILE LA SOSTITUZIONE DI FINESTRE COMPRENSIVE DI INFISSI, DELIMITANTI IL VOLUME RISCALDATO VERSO L’ESTERNO E VERSO VANI NON RISCALDATI CHE RISPETTANO I REQUISITI DI TRASMITTANZA TERMICA U, (W/m2K), RIPORTATI IN TABELLA 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
CHI PUÒ ACCEDERE:
tutti i contribuenti che:
-sostengono le spese di riqualificazione energetica;
-posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
E’ possibile per tutti i contribuenti, in luogo delle detrazioni, optare per la cessione del credito(1).
PER QUALI EDIFICI:
-alla data della richiesta di detrazione, devono essere “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
-devono essere dotati di impianto termico, come definito dalla nostra FAQ n.9D (http://www.acs.enea.it/tecno/doc/FAQEcobonus.pdf);
ENTITA’ DEL BENEFICIO:
è possibile detrarre il 50% delle spese totali sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2019 (2);
per un limite massimo di detrazione ammissibile di 60.000 € per unità immobiliare (3).
REQUISITI DELL’INTERVENTO
REQUISITI TECNICI SPECIFICI:
-l’intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti e/o sue parti (e non come nuova installazione);
-deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati;
-deve assicurare un valore di trasmittanza termica (Uw) inferiore o uguale al valore di trasmittanza limite riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010.
SPESE AMMISSIBILI:
-fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
-integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
-fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra (4);
-prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL’ENEA:
Scheda descrittiva dell’intervento, trasmessa esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui sono terminati i lavori (https://detrazionifiscali.enea.it/), entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere (5) o come da dichiarazione di conformità:
– nel caso di interventi in singole unità immobiliari, ossia univocamente definite al Catasto urbano tale scheda può anche essere redatta dal singolo utente;
-in tutti i casi diversi da quelli di cui sopra (ad esempio, interventi che riguardano parti condominiali), la scheda deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato;
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE DAL CLIENTE:
di tipo tecnico:
– asseverazione redatta da un tecnico abilitato (6), che deve attestare il rispetto dei requisiti tecnici di cui sopra. Solo nel caso di interventi in singole unità immobiliari, l’asseverazione può essere sostituita dalla certificazione del fornitore (o assemblatore o installatore) di detti elementi, che attesti il rispetto dei suddetti requisiti;
Inoltre:
– un documento che attesti il valore di trasmittanza dei vecchi infissi (che può essere stimato anche in modo approssimativo, utilizzando l’algoritmo appositamente elaborato e posto al link “per i tecnici” del nostro sito), che può essere riportato:
> all’interno della certificazione del produttore (di cui abbiamo già parlato), in una zona a campo libero;
> in un’autocertificazione del produttore;
> nell’asseverazione;
-originali della documentazione inviata all’ENEA, debitamente firmata;
-schede tecniche dei materiali e dei componenti.
di tipo amministrativo:
-fatture relative alle spese sostenute;
-ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente la detrazione o il numero di partita IVA e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
-ricevuta dell’invio effettuato all’ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
(1) Per maggiori approfondimenti si rimanda al “Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 18.04.2019”
(2) Per le spese sostenute fino al 31.12.2017 si applica il 65%
(3) Se l’intervento è eseguito contestualmente a un intervento di coibentazione, la detrazione massima complessiva rimane di 60.000 euro
(4) In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra;
(5) La richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora sussistano le condizioni riportate nella nostra FAQ n.6E e si seguano le procedure in essa riportate.
(6) In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l’asseverazione può essere:
– sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
A cura di Enea
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