L’anticipo effettuato dal fornitore “rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo”
Un Ecobonus scontato direttamente in fattura e anticipato dal fornitore. È quanto prevede il DL Crescita appena approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri che prevede altri incentivi per rilancio dell’edilizia, dell’efficienza energetica e dell’innovazione specie per le PMI. Forse l’aspetto più interessante del DL Crescita è l’articolo 9 intitolato “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico” che supera alcune criticità notate nel corso del tempo sulle modalità di erogazione delle detrazioni fiscali, come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna l’articolo.
L’articolo 9 prevede che chi fa eseguire interventi di efficienza energetica riceva immediatamente la detrazione fiscale dell’ ecobonus scontato direttamente in fattura. Lo sconto viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e che viene rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Si tratta di una possibilità decisamente interessante per l’utente finale che ottiene subito l’ecobonus scontato direttamente sul corrispettivo anziché attendere 10 anni per vedersi rimborsata la detrazione fiscale. Questa rimane un’opzione perché altrimenti il contribuente può sempre optare per uno dei due regimi.
La possibilità di un ecobonus scontato direttamente in fattura è da studiare attentamente. Certamente di primo acchito, essa colpisce per la praticità e la semplicità della formula. Essa peraltro, criticità notata da tempo, viene incontro ai soggetti più anziani che vorrebbero effettuare degli interventi di efficientamento energetico e che vengono spesso dissuasi dai 10 anni oggi ricorrenti per il ritorno dell’ecobonus. Inoltre, un ecobonus scontato direttamente in fattura dovrebbe ridurre le aree di economia grigia che attraggono clienti con lo sconto diretto e subito e naturalmente senza fattura.
Altro dato da rilevare, forse il provvedimento riuscirà a mettere fuori mercato chi vende direttamente in Italia e non paga le tasse in Italia. Lo speriamo vivamente. Fino adesso è riuscito a non pagare la ritenuta d’acconto dell’8% che invece penalizza pesantemente chi è in regola. A questo proposito forse questo provvedimento può essere l’anticamera dell’eliminazione o di una drastica riduzione della ritenuta dell’8% trattenuta automaticamente da banche e poste sui bonifici per i lavori di efficienza energetica.
Infine, impossibile da non notare, la nuova misura, sempre che superi la formula del “salvo intese” con cui il DL Crescita è stato sigillato dai due partner di Governo e che venga approvata dal Parlamento entro 60 giorni, metterà alla prova la solidità finanziaria dei fornitori. Il che potrebbe essere un problema per i soggetti più deboli. E in ogni caso essa presuppone soggetti che siano molto capienti dal punto di vista fiscale.
Qui di seguito riportiamo l’articolo 9 e la relazione illustrativa sempre segnalando che esso fa parte di un Decreto Legge ancora da emanare e naturalmente ancora da approvare in veste definitiva.
(eb)
Articolo 9
(Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3.1. Per gli interventi di efficienza energetica di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”
2. All’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è aggiunto il seguente:
“1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”
3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione da effettuarsi d’intesa con il fornitore.
Relazione illustrativa
Con l’obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.
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