E’ stata inserita nel ddl Bilancio 2020 approvato dal Senato, ma all’articolo 8 (Investimenti degli enti territoriali)
Lo sconto in fattura vive, nonostante l’abrogazione dell’articolo 10 prevista dall’articolo 19 bis del ddl Bilancio 2020 approvato ieri sera dal Senato (vedi news). E’ limitato però ai lavori di peso, pari o sopra i 200 mila euro, in particolari agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Decreti sull’Efficienza energetica).
Lo prevede l’articolo 8 del ddl. E’ sempre bene precisare che il disegno di legge deve essere approvato anche dalla Camera. Ecco l’articolo che prevede lo sconto in fattura:
Art. 8.
(Investimenti degli enti territoriali)
….
10-sexies. All’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n.90, il comma 3.1 è sostituito dal seguente:
« 3.1. A partire dal 1° gennaio 2020,unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009- Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari ».
a cura di Ennio Braicovich
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