L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 595 ad un interpello, chiarisce che si ha diritto al Superbonus per gli interventi trainati anche laddove non si possono eseguire interventi trainanti purché si ottenga il salto di due classi energetiche.
Negli edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio è possibile godere del Superbonus per gli interventi trainati anche se non possibile effettuare alcuno dei due interventi trainanti purché sia assicurato il salto di due classi energetiche. Lo ha chiarito oggi la risposta all’interpello n. 595 dell’ Agenzia delle Entrate.
Di edifici tutelati l’Italia è piena. Da un lato edifici ricchi di storia, cultura, apparati decorativi e ornamentali, anche in facciata. Dall’altro abbiamo interi centri storici pieni di edifici tutelati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e che sono praticamente intoccabili nelle parti a vista, come la foto del centro di Bologna qui in alto ben rappresenta, per i molteplici divieti che li proteggono.
La domanda frequente di molti proprietari è se si possa comunque godere del Superbonus 110% per gli interventi trainanti, come ad esempio la sostituzione degli infissi, pur non potendo eseguire neanche uno dei due interventi trainanti di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale previsti dall’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 che ha istituito il Superbonus.
La domanda del Contribuente
Il condominio, in quanto sottoposto al vincolo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non può effettuare interventi trainanti. Fermo restando il miglioramento di almeno due classi energetiche, intende effettuare gli interventi trainati (ad esempio, sostituzione degli infissi) sulle singole unità immobiliari, fruendo della detrazione del 110 per cento sulle spese sostenute in ambito di efficienza energetica. E chiede all’Agenzia delle Entrate se per questi interventi possa beneficiare degli incentivi fiscali (Superbonus) previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 2020 convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio).
La risposta dell’Agenzia per gli edifici tutelati
La risposta all’interpello n. 595 fa subito riferimento alla circolare n. 24/E del 2020, in linea con la disposizione contenuta nell’articolo 119, comma 2, del decreto Rilancio, laddove chiarisce che “la maggiore aliquota si applica solo se gli interventi “trainati” sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale elencati nel paragrafo 2.1. della medesima circolare e che, qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, secondo quanto previsto dalla normativa in esame”.
Fatto questo lungo preambolo l’Agenzia viene al dunque affermando che: “se l’edificio, anche se condominiale, è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico”.
Quindi, obbligatorio il salto di due classi. Una bella sfida per progettisti e termotecnici e la filiera dell’isolamento termico, serramenti in prima fila. Ma perché no?
Foto. Fonte: Comune di Bologna
a cura di Ennio Braicovich
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