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Emergenza coronavirus. Nuova stretta

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. L’elenco delle attività permesse. Raccomandazioni per le attività produttive e le attività professionali. Nuovo modulo per gli spostamenti

L’ emergenza coronavirus ha imposto un nuovo decreto del presidente Conte che contiene ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 sull’intero territorio nazionale. Si tratta di una nuova serie di misure di emergenza oltre a quelle decise solo due giorni fa. Nel frattempo vi è grande attesa per le prime misure economiche di supporto alle imprese e alle famiglie che prevedono al momento 25 miliardi di euro extra budget.

Il nuovo provvedimento garantisce i trasporti, i servizi bancari, postali, finanziari e assicurativi, le attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, le farmacie, le parafarmacie, i tabacchi e le edicole. Sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, vedi più in basso.

Per le attività produttive e le attività professionali il decreto raccomanda che:
-sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
-siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
-siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
-si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
-siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
-per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Per quanto riguarda il settore serramenti  officine, fabbriche, falegnamerie e laboratori, come pure le vetrerie, citate nel decreto, restano per il momento aperti. Ovviamente con le opportune precauzioni per chi ci lavora. I negozi e gli showroom devono restare chiusi.

In allegato il nuovo decreto dell’11 marzo e il nuovo modulo per gli spostamenti.

Ecco l’elenco delle attività commerciali permesse e inserite nell’allegato 1.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Documenti Allegati

decreto 11 Marzo 2020

Nuovo modulo per gli spostamenti