Lombardia e altre 14 province del Nord dichiarate zona rossa.
La diffusione del COVID-19 ha costretto il Governo a emanare un decreto d’urgenza per contenerne la propagazione. Nonostante la vasta comunicazione dell’informazione, riteniamo utile nonché doveroso riportare il Decreto qui a seguire, anche in allegato. Al di là delle misure che lo Stato e le Regioni stanno intraprendendo, sta a noi il dovere primo di contrastare la diffusione del coronavirus adottando le opportune misure di igiene e di distanziamento sociale.
Il decreto consiste sostanzialmente di due parti: le misure di contrasto del contagio (art. 1) in Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, tutte aree dichiarate zona rossa, e i provvedimenti adottati di scala nazionale (art. 2) per impedire l’ulteriore propagazione del COVID-19.
L’Allegato 1, prassi assolutamente inusuale per un decreto, contiene alcune sagge raccomandazioni igienico-sanitarie.
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 marzo 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
….
Decreta:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma,
Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria,
Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e
Venezia, sono adottate le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in
uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero
spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il
proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito
lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle
sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a
manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti
sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la
presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute
ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione
del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di
promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la
fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo
ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli
eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti
in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,
grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,
sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei
predetti luoghi e’ sospesa ogni attività;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché’ della frequenza delle attività scolastiche e di formazione
superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani,
nonché’ i corsi professionali e le attività formative svolte da
altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti
privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di
attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici
in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonché’ delle attività dei tirocinanti delle
professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento
sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione
alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in
presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di
circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della
cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica;
sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione
all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il
personale della protezione civile, i quali devono svolgersi
preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui
all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00
alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le
condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1
lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di
violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di
cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un
accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque
idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i
visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di
violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che
non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a
gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a
livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare
riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di
pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed
evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e
grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali
presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni
feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre
le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato
1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso
di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative
che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le
richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione
dell’attivita’ in caso di violazione;
s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta
eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 121
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso
gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei
territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento
dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la
proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 2
Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e’ coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita’; e’ altresi’ differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita’ convegnistica
o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attivita’ di pub, scuole di ballo, sale
giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati,
con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
d) e’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
e) svolgimento delle attivita’ di ristorazione e bar, con
obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della
sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
f) e’ fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali
diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso,
che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da
consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate
o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i
visitatori;
g) sono sospesi altresi’ gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi
e competizioni, nonche’ delle sedute di allenamento degli atleti
agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse,
ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi,
le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale
medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il
rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di
base e le attivita’ motorie in genere, svolti all’aperto ovvero
all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di
cui all’allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di
Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi
professionali, anche regionali, master, universita’ per anziani, e
corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita’
di svolgimento di attivita’ formative a distanza; sono esclusi dalla
sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di
professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione
specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale,
le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche’ le
attivita’ delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e
dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la
distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di
mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra
forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la
riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni
ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a
notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita’
del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8
gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita’;
n) nelle Universita’ e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita’ didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita’ a distanza, individuate dalle
medesime Universita’ e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita’; le Universita’ e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria
funzionalita’, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita’, il recupero delle
attivita’ formative nonche’ di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e’ consentita, per le
esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita’ didattiche o curriculari delle
Universita’ e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita’ possono essere svolte, ove possibile, con
modalita’ a distanza, individuate dalle medesime Universita’ e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita’; le Universita’ e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita’, il recupero delle attivita’ formative, nonche’ di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche’
ai fini delle relative valutazioni;
p) e’ fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita’ e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e’ limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e’ tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalita’ di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo’ essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di
favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale e’ disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in
ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di
valutare la possibilita’ di misure alternative di detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita’ telefonica o
video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo’ essere autorizzato il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la liberta’ vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da
evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la
possibilita’ di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera
d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle
funebri;
z) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o
dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero
risultati positivi al virus.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione
sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresi’ le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall’Organizzazione mondiale della sanita’ e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita’ ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessita’ e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti
delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e
febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere
presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti
sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita’, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali;
g) e’ raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali,
nonche’ alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita’
ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita’ svolte
all’aperto, purche’ svolte senza creare assembramenti di persone
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche’ in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita’ alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche’
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle
mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre
i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai
partecipanti la possibilita’ di rispettare la distanza di almeno un
metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la
data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, deve
comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’ al proprio
medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le
modalita’ di trasmissione dei dati ai servizi di sanita’ pubblica
sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i
riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita’
pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o
il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori
delle centrali comunicano generalita’ e recapiti per la trasmissione
ai servizi di sanita’ pubblica territorialmente competenti.
2. L’operatore di sanita’ pubblica e i servizi di sanita’ pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita’ di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu’
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita’ e le finalita’
al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita’ di avviare la sorveglianza sanitaria e
l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanita’ pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
da cui il soggetto e’ assistito anche ai fini dell’eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita’ di certificazione ai fini INPS per
l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita’ pubblica e’ stato posto in quarantena,
specificandone la data di inizio e fine.
3. L’operatore di sanita’ pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche’ degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita’, le modalita’ di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita’ di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria
e’ indispensabile informare sul significato, le modalita’ e le
finalita’ dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la
massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita’ di
sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanita’ Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario.
6. L’operatore di sanita’ pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita’ pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale e’ raccomandata l’applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.
Art. 4
Monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle
misure di cui all’articolo 1, nonche’ monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il mancato
rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e’ punito ai sensi
dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma
4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai
territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano
previste analoghe misure piu’ rigorose.
3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.
4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui
all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 8 marzo 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 417
Immagine in apertura: tratta da Consumerreport
a cura di EB
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