Normativa

EN 14351-1 e EN 16034 per porte tagliafuoco installate in interni. Interviene l'ing. Panza

Riflessioni dopo l'intervento dell'ing. Alessandro Brunelli che ha lanciato pubblicamente i suoi dubbi sul divieto di installazione in alcuni ambienti interni di porte tagliafuoco marcate CE secondo EN 14351-1 e EN 16034

Sulle considerazioni dell’ing. Alessandro Brunelli (vedi news) ci giunge il contributo dell’ing. Giampaolo Panza dello Studio IGP, normatore ed esperto in sicurezza antincendio:


La marcatura CE delle porte pedonali esterne si può apporre in conformità alla EN 14351-1 (se resistenti al fuoco, congiuntamente alla EN 16034), e quindi a quella bisogna fare riferimento per individuare il corretto uso per il quale la porta stessa è destinata.

Secondo la definizione della EN 14351-1, per porta esterna deve intendersi una porta che separa il clima interno dal clima esterno di una “costruzione”.

Quindi sicuramente la norma per la marcatura CE si applica a porte che separano due climi diversi.

Qui cominciano i dubbi, perché' bisognerebbe capire cosa debba intendersi per “costruzione”, che può infatti essere intesa come una qualsiasi parte di un edificio delimitante un volume dello stesso, separato da altri volumi con caratteristiche diverse, e non necessariamente solo come quell'involucro che delimita un volume chiuso, separato dall' “ambiente all'aria aperta”.

Il decreto interministeriale 26 giugno 2015 (relativo alle prestazioni energetiche degli edifici) fa riferimento alle “superfici disperdenti” definendole come quelle che separano “un volume climatizzato rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione”.

Qui, sembrerebbe che non possano esserci dubbi: una porta inserita in una superficie disperdente deve essere vista come una porta “esterna”, indipendentemente dal fatto che l'esterno sia l' “ambiente all'aria aperta” o semplicemente un ambiente a diversa temperatura o non dotato di climatizzazione.

Per quanto riguarda la possibilità di installare fra ambienti entrambi “interni” porte destinate a separare due climi come sopra detti, chi scrive non vede il motivo per il quale debba essere precluso l'impiego di un prodotto con caratteristiche dichiarate superiori a quelle che effettivamente servono. Né è riuscito, fino ad ora, a trovare disposizioni ostative cogenti in merito.

Sul sito del nostro professionale (www.studioigp.it), nella sezione Forum, è aperta una discussione all'argomento dedicata. Chiunque può registrarsi e portare il proprio contributo in attesa di un auspicabile chiarimento da parte delle competenti Autorità nazionali.