Normativa

EN 14351-1:2016 e “Ability to release”. Broglio, Confartigianato: “Qui qualcuno sta complicando troppo le norme”

Il normatore (e produttore) sottolinea:  Le  norme devono essere strumenti di lavori alla portata degli operatori e del mercato e non di chi le fa (inutilmente) complicate

E’ un fiume in piena Samuele Broglio, produttore di infissi in legno, normatore e perito di tribunale, quando gli accenniamo a quella misteriosa noterella di due righe (vedi qui sotto) che qualche giorno fa è apparsa sotto i riferimenti della norma regina per i serramenti, la EN 14351-1, in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (vedi news).

La riprendiamo qui a beneficio di tutti:

La frase relativa alla «capacità di sblocco» di cui alla clausola 1, Scopo e campo di applicazione (della norma EN 14351-1: 2006 + A2:2016) è esclusa dal campo di applicazione del riferimento.” 

Dopo la nostra segnalazione (clicca qui), è intervenuto l’arch. Mario Sanvito chiarendo il mistero (vedi news). Ancora oggi quella frase resta poco comprensibile alla stragrande maggioranza degli operatori.

Le norme – Broglio quasi grida al telefonino per l'arrabbiatura – devono essere alla portata del mercato e degli operatori e non di quei pochi che tentano di scriversele per se stessi. Anche per lui quella frase come per tutti i normatori e gli esperti degli enti notificati e lavoratori è suonata un po’ stonata e sicuramente comprensibile solo a chi l'ha scritta e a pochi altri. Appena qualche ora dopo il Broglio pensiero si esprimeva sotto forma di mail che qui vi porgiamo a seguire ribadendo che le norme inutilmente complicate, tortuose mal scritte è meglio non farle. Fanno solo danni. E ribadiamo anche che Commissione e CEN farebbero bene a non litigare, come sta succedendo da un anno e mezzo, altrimenti si rischia di danneggiare l’intera industria europea. Il nostro suggerimento è che il CEN dovrebbe impegnarsi in corsi per la scrittura “ad usum delphini” delle norme alla portata di tutti: industria e artigianato, commercio, progettisti, imprese di costruzione, e perché no, consumatori finali. Quando le norme le capiscono in tre non c'è futuro.

(eb)

Qui sotto la dichiarazione di Samuele Broglio a nome di Confartigianato


Il discorso sull’”Ability to release” è un po’complicato in quanto a mio avviso, dal punto di vista strettamente tecnico, tale caratteristica sarebbe solo ed unicamente riferibile alla capacità di rilascio dei magneti di una porta tagliafuoco che, in posizione normalmente aperta, si richiude automaticamente sotto l’azione dei chiudiporta automatici. Così messa la capacità di una porta di aprirsi quando viene azionato il maniglione antipanico dovrebbe avere un altro nome, e personalmente non ero contrario alla proposta “Suitability to open”, definizione che dal mio punto di vista poteva andare bene.

Purtroppo nel Mandato M101 la caratteristica viene chiamata “Ability to release” sia in un caso che nell’altro, e non è compito del CEN inserire nuove caratteristiche, valori di soglia ecc…senza l’avvallo del famigerato “Delegated Act” della Commissione. Essendo poi tutta la parte di sicurezza legata obbligatoriamente al mandato e quindi le caratteristiche devono essere per forza quelle e non altre

Visto che il dubbio in sede di CEN/TC33 ce lo siamo posti eccome (e ce lo stiamo ponendo da un po’) si dovrebbe quindi arrivare al compromesso di chiamare la caratteristica “Ability to release (to open)” così da un lato da definire chiaramente una volta per tutte che nel caso di porte su via di fuga non si sta parlando di altro se non della capacità del maniglione di sbloccarsi permettendo alla porta di aprirsi per far fuggire (via di fuga, è ovvio!!) le persone all’interno dello stabile e dall’altro da evitare conflitti con il Mandato e quindi con le autorità europee.

Che poi la caratteristica “Ability to release” non sia applicabile alle finestre è chiaro ed evidente in quanto essa è caratteristica legata senza ombra di dubbio al fatto che il serramento sia posto su via di fuga e sia normalmente chiuso (vedi Annex ZA Tabella ZA.1) mentre in base allo scopo la 14351-1 non si applica a finestre su via di fuga (vedi cap.1 “Scopo”); per proprietà transitiva quindi l’”Ability to release” non è caratteristica pertinente alle finestre.

A questo punto, visto e considerato che pare ormai assodato a livello di TC33 che una porta-finestra sia una “finestra alta come una porta” (Door-height window), viene da domandarsi cosa si farà in caso di porte-finestre con maniglione antipanico destinate ad essere installate su via di fuga. Le si definirà porte pedonali in ogni caso oppure applicando strettamente la norma non le si marcherà CE in relazione alla caratteristica dell’”Ability to release”? Pur essendo anch’io un esperto in campo normativo come l’arch. Sanvito non so ad oggi dare la risposta.

Sui dissapori tra Commissione e CEN non mi pronuncio per precisa scelta.

Faccio però notare una cosa molto importante che pare sfuggita a molti, ossia che nell’ultima OJEU, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,  la versione della EN 13659 “Chiusure oscuranti” è ancora quella del 2008, ossia la vecchia versione, e non quella del 2015; ciò in buona sostanza significa che gli oscuranti possono essere marcati solo ed esclusivamente alla caratteristica “Resistenza al carico del vento” e non per la “Trasmissione di energia solare” o per  la “Resistenza termica aggiuntiva”. In considerazione del fatto che ad oggi le caratteristiche energetiche dei prodotti sono quelle più importanti, l’uso della vecchia EN 13659 obbliga i produttori italiani a dichiarare in Label CE ed in DoP una caratteristica della quale i clienti per dirla bene se ne strafregano e poi a rilasciare dichiarazioni aggiuntive su carta intestata per la caratteristica “Trasmissione di energia solare” che, ad oggi, è l’unica di interesse per i consumatori ai fini della detrazione del 65%. Ora ammetto che la EN 13659 contenga qualche nuova “class or threshold” non precedentemente autorizzata mediante Delegated Act (ma si tratta di classi inserite su caratteristiche non mandatate, quindi non obbligatorie, come per esempio la durabilità meccanica) e che la Commissione sia l’inflessibile guardiano della correttezza nella scrittura degli standard in ottica di tutela dei cittadini dell’Unione. Tuttavia in contemporanea, tenuto conto del fatto che il TC33 ha abbondantemente dato spiegazioni in merito all’operato del WG3, mi chiedo; ma non staremo un po’esagerando con la “purezza” lasciando, per meri motivi di principio, il mercato orfano di documenti tecnici che sarebbero più che necessari??

Qui oramai abbondano i pasticci normativi e le faide tra “parrocchie” si sprecano dimenticando che, secondo me, una norma anzitutto deve essere funzionale al mercato ed andare nella direzione da esso richiesta. Ritengo personalmente inutile produrre un mare di norme formalmente corrette, obbligare le aziende a rispettarle se poi queste norme trattano di aspetti tecnici non richiesti dal mercato.

Samuele Broglio, Confartigianato