Normativa

Errori di progetto. Tribunale di Reggio Emilia: Tutti responsabili

Ognuno risponderà per la parte avuta nei lavori di progettazione ed installazione di un impianto termico: progettista, installatore, appaltatore, direttore lavori. E anche il fornitore dei materiali installati.

La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Civile, emessa dal giudice Gianluigi Morini, sta facendo il giro della rete ma fondamentalmente essa ribadisce, anche nel caso degli errori progettuali, il vecchio principio giuridico che chi sbaglia paga. Con qualche novità come il coinvolgimento del fornitore dei materiali. Il caso riguarda i lavori di progettazione ed installazione di un impianto termico ma potrebbe essere facilmente esteso ai tanti casi di errori progettuali di vario tipo che si verificano nel variegato mondo dell’edilizia.

Nella sentenza, vedi allegato, il giudice, partendo dalle conclusioni della CTU, afferma che “deve ritenersi che tutti soggetti processuali evocati in giudizio siano, a vario titolo ed in misura diversa, direttamente o indirettamente responsabili della causazione dei vizi”. In particolare, nel caso esaminato, il progettista è definito il maggior responsabile avendo errato il dimensionamento dell’impianto e quindi aver convalidato modifiche impiantistiche ritenute non idonee al corretto funzionamento dell’impianto.

 Ma ce n’è anche per l’installatore e appaltatore dell’impianto avendo egli convalidato scelte progettuali “palesemente in contrasto con le buone tecniche impiantistiche, senza mai sollevare eccezioni di sorta, anche quando le carenze funzionali risultavano palesemente evidenti”. Castigata, quindi, in qualche modo la remissività nei confronti del progettista perché “anche in presenza di un progetto, residua pur sempre un margine di autonomia per l’appaltatore, che gli impone di attenersi alle regole dell’arte e di assicurare alla controparte un risultato tecnico conforme alle esigenze, eliminando le cause oggettivamente suscettibili di inficiare la riuscita della realizzazione dell’opera.”

 Infatti “rientra infatti tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessita` di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validita` tecnica del progetto fornito dal committente”. Insomma, l’appaltatore che è anche l’impiantista in questo caso avrebbe dovuto far valere la sua professionalità. E solo nel caso in cui “ove dimostri che gli errori non potevano essere riconosciuti con l’ordinaria diligenza richiesta” l’appaltatore è esentato da responsabilità.

Punito anche il fornitore dell’impianto che aveva eseguito un sopralluogo in cantiere “per non avere sollevato eccezione di sorta gia` nel momento in cui, a seguito di sopralluogo effettuato per rilevare le carenze funzionali lamentate, non metteva in evidenza il palese difetto di installazione”.
Infine, condannato anche il direttore dei lavori “per avere fornito indicazioni sulla collocazione delle macchine esterne in siti incompatibili ad un corretto funzionamento dei macchinari esterne”. Ovvero il dovere del direttore lavori non è solo di controllare che “le modalita` dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica”.
(eb)

In allegato la sentenza n. R.G. 7858/2010 nella causa civile di I Grado del Tribunale di Reggio Emilia  pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c.

Foto: doc. Bukmajer. L’immagine è puramente indicativa e non ha alcuna attinenza con il caso