In una risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate dice sì al Superbonus per l’intervento di riqualificazione energetica di un condominio a prevalenza residenziale che contempla, tra i diversi lavori, anche la sostituzione di una facciata continua degli anni Sessanta.
La sostituzione delle facciate continue in un condominio sottoposto a interventi di efficientamento energetico può essere inclusa tra i lavori ammessi alla detrazione del 110 per cento. E’ questo in sintesi il senso della risposta ad interpello n. 61/2022 emessa ieri 1° febbraio dall’Agenzia delle Entrate. La risposta è scaricabile qui.
Facciate continue in edifici residenziali
Benché in genere si associ le facciate continue all’edilizia non residenziale (vedi i grandi palazzi “in vetro” diffusi in tutto il mondo), esiste un’edilizia residenziale in cui ampie parti dell’involucro esterno sono costituite da elementi di facciata continua. Esisteva anche negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, anche in Italia come mostra la foto di copertina di un edificio (a Milano) rivestito all’esterno da una facciata continua a cellule in alluminio e vetro.
Oggetto dell’interpello è la riqualificazione energetica dell’intero edificio – costruito nella prima metà degli anni Sessanta – di sei piani fuori terra e di un piano interrato (costituito da trentasei unità immobiliari delle quali trentacinque a destinazione residenziale ed una a destinazione commerciale). La facciata dell’edificio posta ad est è del tipo a facciata continua. Essa si presenta come una struttura unica costituita da montanti verticali agganciati alla struttura portante dell’edificio e traversi orizzontali agganciati ai montanti. Il tutto sostiene i pannelli vetrati non apribili e gli elementi finestrati agganciati a loro volta ai montanti e ai traversi. Il quesito del Condominio all’AdE è se le spese per la sostituzione della facciata rientrino tra quelle ammesse alla detrazione del 110%. A questo se ne aggiunge un altro: se per i beneficiari dell’agevolazione è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Superbonus solo per edifici residenziali
Nella risposta ad interpello, l’Agenzia ricapitola anzitutto la normativa e la prassi del Superbonus. Quindi si riallaccia alla circolare 24/E/2020 e si premura di ribadire che la detrazione del 110% può essere applicata sia ai fini dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che delle società (Ires). In quest’ultimo caso, la detrazione è applicabile limitatamente alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.
Con riferimento agli edifici, l’agevolazione è prevista per gli interventi effettuati sulle singole abitazioni e sulle parti comuni di edifici residenziali. Non lo è su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni. Per dirla in breve il Superbonus è applicabile ad edifici condominiali a prevalente destinazione residenziale.
Requisiti per le detrazioni
Per le facciate continue in condominio l’Agenzia si raccomanda che l’intervento rispetti:
1- l’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (che riguarda gli interventi cosiddetti trainati) e
2- i requisiti previsti dal DM 6 agosto 2020 per le finestre comprensive di infissi.
Altra condizione necessaria: un tecnico abilitato dovrà asseverare l’intervento ai sensi del comma 13 dell’articolo 119 del decreto Rilancio n. 34.
Nessun problema, infine, per i beneficiari. Essi potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto del Superbonus, per un contributo, sotto forma di sconto in fattura o, in alternativa per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione.
a cura di Ennio Braicovich
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere