Sono state aggiornate alla mutata legislazione energetica (DM Requisiti tecnici Ecobonus del 6 agosto 2020) ma non totalmente
Arrivano le FAQ Ecobonus 2021 di Enea che aggiornano sostanzialmente quelle precedenti. Arrivano al momento giusto in sincronia con la pubblicazione dei siti 2021 per l’inoltro delle pratiche dell’Ecobonus e del Bonus Casa. Le risposte alle domande più frequenti degli esperti dell’ente riguardano aspetti procedurali sulla trasmissione dei dati a Enea, aspetti fiscali e le problematiche delle singole tipologie di interventi edilizi per le quali il legislatore ha previsto da 14 anni delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico negli edifici esistenti con la legge 296/2006.
Le tipologie sono
a) Coibentazione delle parti opache, sostituzione dei serramenti e installazione delle schermature solari (comma 345 dell’art. 1 della 296/2006);
b) Collettori solari termici (comma 346);
c) Impianti termici (comma 347).
Rivolte al pubblico finale dei contribuenti che desiderano effettuare interventi di efficientamento energetico, le FAQ Ecobonus 2021 si rivelano utili anche agli operatori del mondo del serramento e delle schermature solari.
In effetti il principale aggiornamento riguarda la legislazione energetica di riferimento che è mutata con la pubblicazione del DM Requisiti tecnici ecobonus del 6 agosto 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre successivo. Il principale impatto sulle FAQ Ecobonus 2021 riguarda i valori limite di trasmittanza termica delle finestre comprensive di infissi o meglio delle “chiusure apribili e assimilabili”.
Ma non c’è solo questo, come vedremo E poi c’è anche qualcosa che sarebbe dovuto cambiare e che non è cambiato.
Che cosa cambia nelle FAQ Ecobonus 2021?
Qui ci concentreremo sulla parte B del documento relativa a:
B coibentazione parti opache, sostituzione dei serramenti e installazione delle schermature solari (comma 345)
Parecchie delle risposte delle FAQ Ecobonus 2021 impongono il rispetto del nuovo riferimento legislativo in merito alle trasmittanze termiche dei serramenti e infissi che per i lavori iniziati a partire dal 6 ottobre 2020 dovranno rispettare la tabella 1 dell’Allegato E al D.M. Requisiti tecnici 6.08.2020. I lavori iniziati prima del 6 ottobre dovranno rispettare i valori precedenti in quanto “la verifica deve riportare che i valori delle trasmittanze termiche (U) dei nuovi infissi siano inferiori o uguali a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03. 2008 come modificato dal D.M. 26 .01.2010)”.
Fin qui tutto bene.
Lascia perplessi la risposta 2.B relativa alla sostituzione contestuale di serramenti e chiusure oscuranti:
“Infine, si fa presente che l’art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme della serie UNI TS 11300.Nel caso di sostituzione “contestuale”, in accordo con quanto riportato nel D.M. 26.06.2015, Allegato 1, par. 5.2, punto 1, lettera c, il valore di trasmittanza del serramento deve essere verificato senza considerare il contributo delle chiusure oscuranti.
Lo scorso anno, la frase era:
“Infine, si fa presente che l’art.3 comma 1 del DM “Requisiti Minimi” stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme della serie UNI TS 11300.
La norma UNI TS 11300-1, a sua volta (punto 11.1.2.1) precisa come tenere conto del contributo delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle, ecc.) nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi“.
Ora, la resistenza termica addizionale determinata dalla presenza degli oscuranti rappresenta un utile contributo alla trasmittanza termica dell’insieme infisso+oscurante (vedi lo studio di PVC Forum) e al confort domestico, come ben sa ogni massaia. Lo dice anche Enea nella successiva risposta 7.B in cui si riconosce il ruolo delle chiusure oscuranti laddove esse “esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo la trasmittanza della finestra a cui sono applicate”.
Porte di ingresso
La risposta 3.B è interessante perché ribadisce che “la normativa a supporto delle detrazioni fiscali equipara la trasmittanza di porte e finestre, indicate entrambe come “chiusure apribili e assimilabili”, imponendo il rispetto dei valori indicati nell’allegato E, tabella 1, del “DM Requisiti” (per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 occorre il rispetto dei valori dell’Allegato B del D.M. 11/03/2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010)”.
E’ un’affermazione già contenuta nelle FAQ Ecobonus degli anni precedenti ma ribadita. Come forse noto, qualche associazione ha pensato, o meglio ha immaginato, che le porte di ingresso, costituite in genere da pannelli opachi, fossero altro da sé e non facenti parte della famiglia delle chiusure intese in senso lato e fossero esenti, ad esempio, dai massimali di spesa previsti dall’Allegato I del D.M. Requisiti tecnici 6.08.2020. Questo solo perché nell’Allegato I viene citata la voce “Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi” con tanto di massimale di costo. Una piccola smagliatura nel testo del Decreto ha fatto credere a qualcuno che le porte di ingresso, opache, in genere, fossero esenti dai massimali di costo. Prudenza, per favore.
Metodo semplificato del serramento campione
La risposta 4.B ribadisce la validità del metodo per il calcolo della trasmittanza termica degli infissi affermando:
“La norma UNI EN 14351-1 Parte 1 specifica che il valore di trasmittanza termica della finestra comprensiva di infisso può essere ricavato o mediante prova di laboratorio o mediante calcolo semplificato secondo UNI EN ISO 10077-1 o ancora mediante calcolo agli elementi finiti secondo UNI EN ISO 10077-2 in combinazione con il calcolo semplificato. Fonti del MiSE hanno precisato che è ammissibile anche detto calcolo semplificato (come peraltro riportato nella sezione “Per i tecnici” del sito) e, per quanto concerne la scelta di finestre campione da utilizzare per il calcolo, può essere utilizzata la tabella E1 della UNI EN 14351-1 con i relativi intervalli di applicazione diretta del calcolo stesso”.
Così si chiude ogni possibile polemica in merito.
Costo al netto o al lordo delle spese professionali?
Lascia invece perplessi la risposta 5.B alla domanda:
Nel caso di interventi di sostituzione infissi in singole unità immobiliari o di installazione di pannelli solari o di schermature solari è necessario inviare all’ENEA solo i dati della scheda descrittiva. Nel modulo telematico “costo dell’intervento” cosa deve essere indicato, il costo al netto o al lordo delle spese professionali?
La risposta 5.B è
“ Nei casi suddetti le spese professionali sono in genere ridotte al minimo e limitate alla sola redazione dell’asseverazione per i pannelli solari, in quanto nel caso delle finestre tale asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore. Inoltre, non è richiesto l’attestato di prestazione energetica e i dati possono essere trasmessi dall’utente finale senza l’intervento di un tecnico. In ogni caso vanno indicate le spese comprensive delle spese professionali. Il costo delle spese professionali va sommato al costo dell’intervento e inserito nella voce specifica “Costo totale degli infissi”, le spese professionali vanno poi esplicitate nel pertinente campo in fondo al modello”.
Abbiamo verificato la 5.B tra le FAQ Ecobonus del 2020. E’ identica a quella di quest’anno. Ora tra un’edizione e l’altra c’è stata di mezzo quella tempesta rappresentata dall’Allegato I del DM 8 agosto 2020 con i suoi massimali di spesa e con quella frasetta finale in cui si afferma:
“I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie”.
Come non dover dire a questo punto che siamo tutti in attesa, oramai da sei mesi, di una interpretazione autentica dell’Allegato I da parte del MISE o del MEF per sapere come fare correttamente le fatture?
Scarica qui sotto le FAQ Ecobonus 2021
a cura di Ennio Braicovich
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