Una risposta di FiscoOggi, rivista online dell'Agenzia delle Entrate, rappresenta anche una perfetta occasione mancata per fare chiarezza in merito all’acquisto di un prodotto per il quale lo Stato garantirà una detrazione fiscale del 50% grazie al bonus ristrutturazioni.
Su FiscoOggi, pubblicazione online dell’Agenzia delle Entrate, di ieri è apparsa nella rubrica La Posta la seguente domanda di una signora che vuole acquistare finestre all’estero e chiede istruzioni su come compilare il relativo bonifico.
Bonifico estero per ristrutturazioni edilizie
Vorrei fruire della detrazione del 50% (bonus ristrutturazioni) in relazione alla sostituzione di infissi esterni. Nello specifico vorrei acquistare le finestre da una ditta estera e farle installare da una italiana. È possibile fruire della detrazione qualora la ditta estera non possieda un conto corrente presso una banca italiana? Quali dati dovrei indicare sul bonifico?
Maria A.
Risponde Paolo Calderone
Come indicato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 11/2014 (riferendosi in quella circostanza all’acquisto di mobili all’estero), quando il destinatario del bonifico non è residente e non ha un conto in Italia, il pagamento deve essere effettuato con bonifico (bancario o postale) internazionale, sul quale vanno indicati il codice fiscale di chi beneficia della detrazione e la causale del versamento. Inoltre, va riportato il codice identificativo della ditta estera eventualmente attribuito dal Paese di residenza. Questo codice sostituisce il numero di partita Iva o il codice fiscale che è necessario indicare nei bonifici a favore di soggetti residenti in Italia. La ricevuta del bonifico deve essere conservata insieme agli altri documenti richiesti per usufruire della detrazione.
2 Marzo 2020
Occasione mancata
La risposta del dott. Calderone è sicuramente perfetta dal punto di fiscale. Tuttavia, essa rappresenta anche una perfetta occasione mancata per fare chiarezza in merito all’acquisto di un prodotto per il quale lo Stato spenderà dei soldi dei contribuenti garantendo una detrazione fiscale del 50% grazie al bonus ristrutturazioni.
Premetto anche che il nostro non è un discorso improntato a impedire gli acquisti all’estero. Oggi non terrebbe. Noi siamo un paese esportatore di tanti beni. Anche di infissi. Certamente vorremmo che l’interscambio avvenisse su una base di reciprocità di trattamento, il che non sempre avviene, come dimostreremo.
Noto, per inciso, che la signora Maria A. è abbastanza documentata in materia, e direi smaliziata, da scegliere il bonus ristrutturazioni anziché l’ecobonus per il risparmio energetico, come invece avviene per gran parte degli acquisti di finestre. Che il motivo consista nel fatto che l’ecobonus pretende un limite di trasmittanza termica leggermente più severo di quello richiesto dal Bonus Casa? Non lo sapremo mai. Andiamo oltre.
Parlavo di occasione mancata. A nostro avviso il dott. Calderone avrebbe, anzitutto, dovuto informare la signora Maria che i suoi serramenti, ovunque acquistati, devono almeno rispettare i valori di trasmittanza termica previsti dal DM 26 giugno 2015 Requisiti Minimi, altrimenti addio alle detrazioni fiscali. Ma non c’è solo questo.
C’è anche la comunicazione da trasmettere all’Enea, via l’apposito portale, obbligatoria da un paio d’anni per i lavori, come la sostituzione delle finestre, che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili
Inoltre, le finestre per poter essere immesse sul mercato dell’Unione europea, quindi anche in Italia, devono recare la marcatura CE resa obbligatoria dal Regolamento U(UE) n. 305/2011, che è una legge valida in Italia a tutti gli effetti e su cui vigila anche il DM 106/2017 con le relative penali. La marcatura CE su porte esterne e finestre è obbligatoria dal 1° febbraio 2010. Quindi da più di 10 anni.
L'”oblìo” della marcatura CE
Nonostante questo, sia l’Agenzia delle Entrate che Enea “si dimenticano” sempre di citare nelle Guide e nelle FAQ l’obbligo di marcatura CE per gli infissi esterni. Per inciso, recentemente feci notare a un tecnico di Enea, uno di quelli che rispondono alle FAQ degli utenti, che oramai sarebbe stato il caso di citare nelle FAQ la marcatura CE per finestre e porte esterne. Mi rassicurò dicendo non vi è alcun bisogno di citare qualcosa che è obbligatorio per legge. E mi fece questo esempio: “E’ come se noi scrivessimo che, per portare i serramenti in cantiere con un automezzo, ci vuole la patente di guida. No, non possiamo farlo”. Rimasi allibito. La patente di guida è un documento obbligatorio dal 1901, quindi un obbligo ben sedimentato nel DNA degli italiani, mentre la marcatura CE è procedura giovanissima.
Ma torniamo al nostro ragionamento. Non c’è solo la marcatura CE e il suo rispetto, come dimostra il caso del rivenditore di porte e finestre di Verona di cui ci siam0 recentemente occupati e che è stato condannato penalmente per aver contraffatto la marcatura CE e aver immesso sul mercato finestre non sicure. Peraltro i serramenti senza marcatura CE sono ritenuti dalla legge non sicuri e andrebbero rimossi, ovvero asportati.
Il produttore deve fornire al cliente finale anche:
-la DoP, Dichiarazione di Prestazione redatta in lingua italiana che dovrà riportare i valori di trasmittanza termica, permeabilità all’aria, trasmissione luminosa e fattore solare;
-la dichiarazione di non rilascio di sostanze pericolose;
-il manuale d’uso e manutenzione e
-il manuale di posa in opera.
Tutti documenti redatti in lingua italiana. Sottolineo “in lingua italiana” perché abbiamo visto girare manuali di posa in lingue di altri paesi… Infine, ma non ultimo per importanza,
-il rispetto della normativa sulla sicurezza dei vetri in edilizia secondo la norma UNI 7697, come prevede il Codice del Consumo.
Peccato che il dott. Calderone si sia dimenticato di fornire tutte queste indicazioni che citiamo non per impedire l’acquisto delle finestre all’estero ma per mettere su un piano di parità i produttori che rispettano la legge e quelli che non la rispettano. La sua risposta dalle colonne di FiscoOggi è stata quasi un invito, certamente involontario, ad acquistare all’estero senza paletti e senza pregiudizi, tanto il prezzo è buono. Il che non è sempre vero.
Infine, è bene ricordare che i bonifici fatti a fornitori esteri non sono soggetti alla ritenuta d’acconto dell’8%. Il che rappresenta una evidente disparità di trattamento verso i produttori e rivenditori residenti in Italia che si vedono sottratta immediatamente una parte rilevante della loro liquidità.
Alla fine, il dott. Calderone ci potrebbe dire: “Ma noi siamo tecnici del fisco. Noi non ci occupiamo di marcatura CE e di caratteristiche tecniche dei prodotti da costruzione”. E’ una giustificazione che non terrebbe perché da vari anni la pur pregevole Guida alle Agevolazioni al Risparmio energetico edita dall’Agenzia cita sempre la Marcatura CE a proposito delle schermature solari (vedi pag. 17, edizione marzo 2019, l’ultima oggi disponibile) affermando che esse:
-devono possedere, se prevista, una marcatura CE
-devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
Anche le finestre e le porte di ingresso meritano una simile considerazione.
a cura di Ennio Braicovich
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