Acquisto e posa in opera di schermature solari ora possono usufruire della detrazione del 65%. Ma lo sono a determinate condizioni: devono essere mobili e poste in relazione a superfici vetrate, spiega Abramo Barlassina di FederlegnoArredo
La legge di stabilità 2015 –legge 190 del 23/12/2014– ha riconosciuto le detrazioni fiscali del 65% anche per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari. Il riferimento è l’allegato M del d.lgs 311 del 2006 nel quale sono indicate tende esterne che siano dinamiche e concorrano a regolare i parametri energetici e luminosi che esprimano un valore di gtot. Sta di fatto che non in tutti i frangenti le installazioni di schermature sono detraibili.
È Abramo Barlassina di FederlegnoArredo a spiegarne i motivi, “la condizione indispensabile è che vi sia un concreto contributo al risparmio energetico dell’edificio” afferma. “Per esempio una tenda a pergolato autoportante non è detraibile, ma se la stessa tipologia di tenda è posta in relazione con una superficie vetrata lo diventa”. La detrazione fiscale si può richiedere sia per interventi su unità immobiliari di residenze civili, che riguardino l’edifico nel complesso o parti dello stesso, ad opera di proprietari, affittuari o conduttori –in questo caso sarà detrazione Irpef– sia per edifici strumentali all’attività imprenditoriale o d’impresa –si tratterà quindi di detrazione Ires. In ogni caso l’importo massimo detraibile, in 10 anni, è stabilito in 60 mila euro.
Naturalmente “il rivenditore deve dichiarare in fattura la conformità delle schermature alle disposizioni del d.lgs 311/06 e indicare quantità, tipologia, metri quadrati e il valore gtot ricavabili dai dati forniti dal fabbricante. Infine è indispensabile che i versamenti del cliente siano effettuati con gli appositi bonifici previsti per le agevolazioni fiscali e che si invii la documentazione ad Enea”.
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