Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto NTC 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione civile
Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, dette anche NTC 2018, le norme cardine per tutto il settore delle costruzioni e in particolare per quanto riguarda i livelli di sicurezza.
Si tratta del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». (18A00716) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 – Suppl. Ordinario n. 8).
Le NTC 2018 sono articolate nei seguenti dodici capitoli:
Cap.1 Premessa e Sommario
Cap. 2 Sicurezza e Prestazioni attese
Cap. 3 Azioni sulle Costruzioni
Cap. 4 Costruzioni civili e industriali
Cap. 5 Ponti
Cap. 6 Progettazione geotecnica
Cap. 7 Progettazione per azioni sismiche
Cap. 8 Costruzioni esistenti
Cap. 9 Collaudo statico
Cap. 10 Redazione dei Progetti strutturali esecutivi e delle Relazioni di calcolo
Cap. 11 Materiali e Prodotti per uso strutturale
Cap. 12 Riferimenti Tecnici
Il decreto entra in vigore 30 giorni dalla data di pubblicazione ovvero il 22 marzo.
Per il periodo transitorio sono previste due disposizioni che riguardano rispettivamente i lavori pubblici e quelli privati.
Per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Importanti, anche per il settore delle facciate, dei serramenti, delle costruzioni vetrate e affini, sono le precisazioni contenute nel cap. 12 Riferimenti tecnici in cui si afferma:
“Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:
– Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali;
– Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
– Norme per prove su materiali e prodotti pubblicate da UNI.
Inoltre, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito
indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità:
– Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
– Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
– Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul documento stesso;
– Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)”.
Nei campi non trattati nelle NTC 2018 o nei documenti sopra citati possono essere utilizzati anche altri codici internazionali. Sarà naturalmente responsabilità del progettista “garantire espressamente livelli di sicurezza coerenti” con quelli delle NTC 2018.
Qui di seguito il testo del decreto. In allegato i 12 Capitoli.
(eb)
Nell’immagine la struttura della Nuvola di Fuksas a Roma. Doc. Faraone
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’INTERNO
e
IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante «Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica»;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante «Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di
informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche
delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione in
attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio 9
marzo 2011, n. 305 che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»;
Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in particolare
l’art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica
sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonche’ per la
progettazione, la costruzione e l’adeguamento, anche sismico ed
idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di
sicurezza;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le «Nuove norme
tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento ordinario n.
30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per la progettazione e la
costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 156 dell’8
luglio 2014;
Considerata la necessita’ di procedere al previsto aggiornamento
delle «Nuove Norme tecniche per le costruzioni» di cui al citato
decreto ministeriale 14 gennaio 2008;
Visto il voto n. 53 con il quale l’Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14 novembre 2014 si
e’ espressa favorevolmente in ordine all’aggiornamento delle «Nuove
norme tecniche per le costruzioni», di cui al citato decreto
ministeriale 14 gennaio 2008;
Vista la nota n. 7889, del 27 febbraio 2015, con la quale il
Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso
all’Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti il suddetto aggiornamento delle Norme tecniche per le
costruzioni, licenziato dall’Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
Visto l’art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni della Repubblica
le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere realizzate
in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi
costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell’interno qualora le norme tecniche
riguardino costruzioni in zone sismiche;
Considerato che il comma 2 dell’art. 5 del predetto decreto-legge
n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano emanate con le
procedure di cui all’art. 52 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 380 del 2001, di concerto con il Dipartimento della
protezione civile;
Visto l’art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, il
quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali
la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in
cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano
esercitate di intesa con la Conferenza unificata;
Visto l’art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112 del 1998,
il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato,
quali i criteri generali per l’individuazione delle zone sismiche e
le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, siano
esercitate sentita la Conferenza unificata;
Visto l’art. 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui
sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumita’, da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre
che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche norme
tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i
trasporti, di concerto con il Ministro per l’interno, sentiti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle
ricerche e la Conferenza unificata;
Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della
protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26 gennaio 2017,
ai sensi del citato art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 136 del
2004;
Visto il concerto espresso dal Ministro dell’interno con nota prot.
n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001;
Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del
3 novembre 2016 ai sensi del citato art. 83 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta
del 22 dicembre 2016, ai sensi del citato art. 54 del decreto
legislativo n. 112 del 1998;
Considerato, che lo schema di decreto e’ stato notificato, per il
tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione
europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell’8 maggio 2017
e’ venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui
all’art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;
Considerata la necessita’ di definire l’ambito di applicazione
delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto
definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di
esecuzione, in conformita’ al citato voto n. 53/2014 del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
Accertato che sono stati adempiuti gli obblighi di notifica ai
sensi degli articoli 15, paragrafo 7, e 39, paragrafo 5, della
direttiva 2006/123/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1
Approvazione
1. E’ approvato il testo aggiornato delle norme tecniche per le
costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2
febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,
allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle
approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Art. 2
Ambito di applicazione e disposizioni transitorie
1. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita’ in corso
di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori gia’ affidati,
nonche’ per i progetti definitivi o esecutivi gia’ affidati prima
della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le
costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare le
previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei
lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla
seconda e alla terza fattispecie del precedente periodo, detta
facolta’ e’ esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori
avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme
tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con riferimento alla
terza fattispecie di cui sopra, detta facolta’ e’ esercitabile solo
nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al
decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di
esecuzione o per le quali sia gia’ stato depositato il progetto
esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti
uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per
le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare
le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione
dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le norme tecniche di cui all’art. 1 entrano in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto ed i relativi allegati sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 gennaio 2018
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Delrio
Il Ministro dell’interno
Minniti
Il Capo Dipartimento
della protezione civile
Borrelli
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