Normativa

In Gazzetta Ufficiale le NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto NTC 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento della Protezione civile

Finalmente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, dette anche NTC 2018, le norme cardine per tutto il settore delle costruzioni e in particolare per quanto riguarda i livelli di sicurezza.

Si tratta del Decreto 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». (18A00716) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2018 – Suppl. Ordinario n. 8).

Le NTC 2018 sono articolate nei seguenti dodici capitoli:

Cap.1 Premessa e Sommario
Cap. 2 Sicurezza e Prestazioni attese
Cap. 3 Azioni sulle Costruzioni
Cap. 4 Costruzioni civili e industriali
Cap. 5 Ponti
Cap. 6 Progettazione geotecnica
Cap. 7 Progettazione per azioni sismiche
Cap. 8 Costruzioni esistenti
Cap. 9 Collaudo statico
Cap. 10 Redazione dei Progetti strutturali esecutivi e delle Relazioni di calcolo
Cap. 11 Materiali e Prodotti per uso strutturale
Cap. 12 Riferimenti Tecnici

Il decreto entra in vigore 30 giorni dalla data di pubblicazione ovvero il 22 marzo.

Per il periodo transitorio sono previste due disposizioni che riguardano rispettivamente i lavori pubblici e quelli privati.

Per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 si possono continuare ad applicare le previgenti NTC 2008 fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Importanti, anche per il settore delle facciate, dei serramenti, delle costruzioni vetrate e affini, sono le precisazioni contenute nel cap. 12 Riferimenti tecnici in cui si afferma:

“Per quanto non diversamente specificato nella presente norma, si intendono coerenti con i principi alla base della stessa, le indicazioni riportate nei seguenti documenti:
Eurocodici strutturali pubblicati dal CEN, con le precisazioni riportate nelle Appendici Nazionali;
Norme UNI EN armonizzate i cui riferimenti siano pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Norme per prove su materiali e prodotti pubblicate da UNI.
Inoltre, a integrazione delle presenti norme e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati i documenti di seguito
indicati che costituiscono riferimenti di comprovata validità:
Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e successive modificazioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sul documento stesso;
Istruzioni e documenti tecnici del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)”.

Nei campi non trattati nelle NTC 2018 o nei documenti sopra citati possono essere utilizzati anche altri codici internazionali. Sarà naturalmente responsabilità del progettista “garantire espressamente livelli di sicurezza coerenti” con quelli delle NTC 2018.

Qui di seguito il testo del decreto. In allegato i 12 Capitoli.
(eb)

 

 

Nell’immagine la struttura della Nuvola di Fuksas a Roma. Doc. Faraone


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

E DEI TRASPORTI

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL’INTERNO

e

IL CAPO DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

 

Vista la legge 5 novembre 1971, n.  1086,  recante  «Norme  per  la

disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,  normale  e

precompresso ed a struttura metallica»;

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  «Provvedimenti  per

le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Vista la legge 21  giugno  1986,  n.  317,  recante  «Procedura  di

informazione nel settore  delle  norme  e  regolamentazioni  tecniche

delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione  in

attuazione della direttiva 98/34/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  9

marzo  2011,  n.  305  che  fissa  condizioni  armonizzate   per   la

commercializzazione dei prodotti  da  costruzione  e  che  abroga  la

direttiva 89/106/CEE del Consiglio;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo  Stato,  alle

regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15

marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e

regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto-legge 28 maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in  particolare

l’art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte  del  Consiglio

superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento  della

protezione civile, di  normative  tecniche,  anche  per  la  verifica

sismica ed idraulica,  relative  alle  costruzioni,  nonche’  per  la

progettazione, la  costruzione  e  l’adeguamento,  anche  sismico  ed

idraulico, delle dighe di  ritenuta,  dei  ponti  e  delle  opere  di

fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di

sicurezza;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate  le  «Nuove  norme

tecniche per le costruzioni», pubblicato nel supplemento ordinario n.

30 della Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti

26 giugno 2014, recante «Norme tecniche per  la  progettazione  e  la

costruzione  degli  sbarramenti  di  ritenuta  (dighe  e  traverse)»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  Serie  generale  n.  156  dell’8

luglio 2014;

Considerata la necessita’ di procedere  al  previsto  aggiornamento

delle «Nuove Norme tecniche per le  costruzioni»  di  cui  al  citato

decreto ministeriale 14 gennaio 2008;

Visto il voto n. 53 con il quale l’Assemblea generale del Consiglio

superiore dei lavori pubblici nella adunanza del 14 novembre 2014  si

e’ espressa favorevolmente in ordine all’aggiornamento  delle  «Nuove

norme  tecniche  per  le  costruzioni»,  di  cui  al  citato  decreto

ministeriale 14 gennaio 2008;

Vista la nota n. 7889, del  27  febbraio  2015,  con  la  quale  il

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici  ha  trasmesso

all’Ufficio legislativo del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti il suddetto  aggiornamento  delle  Norme  tecniche  per  le

costruzioni,  licenziato  dall’Assemblea   generale   del   Consiglio

superiore dei lavori pubblici;

Visto l’art. 52 del citato decreto del Presidente della  Repubblica

n. 380 del 2001, che dispone che in tutti i comuni  della  Repubblica

le costruzioni, sia pubbliche, che private debbono essere  realizzate

in osservanza  delle  norme  tecniche  riguardanti  i  vari  elementi

costruttivi fissate con decreti del Ministro per  le  infrastrutture,

di concerto con il Ministro dell’interno qualora  le  norme  tecniche

riguardino costruzioni in zone sismiche;

Considerato che il comma 2 dell’art. 5 del  predetto  decreto-legge

n. 136 del 2004 prevede che le norme tecniche siano  emanate  con  le

procedure di cui all’art. 52 del citato decreto del Presidente  della

Repubblica n. 380 del 2001, di concerto  con  il  Dipartimento  della

protezione civile;

Visto l’art. 54 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998,  il

quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali

la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere  in

cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche,  siano

esercitate di intesa con la Conferenza unificata;

Visto l’art. 93 del suddetto decreto legislativo n. 112  del  1998,

il quale prevede che alcune funzioni mantenute in  capo  allo  Stato,

quali i criteri generali per l’individuazione delle zone  sismiche  e

le norme tecniche per  le  costruzioni  nelle  medesime  zone,  siano

esercitate sentita la Conferenza unificata;

Visto l’art. 83 del citato decreto del Presidente della  Repubblica

n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte  le  costruzioni  la  cui

sicurezza possa comunque  interessare  la  pubblica  incolumita’,  da

realizzarsi in zone dichiarate sismiche,  siano  disciplinate,  oltre

che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del medesimo decreto

del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, da specifiche  norme

tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed  i

trasporti, di concerto con il  Ministro  per  l’interno,  sentiti  il

Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle

ricerche e la Conferenza unificata;

Visto  il  concerto  espresso  dal  capo  del  Dipartimento   della

protezione civile con nota prot. n. CG/0006287 del 26  gennaio  2017,

ai sensi del citato art. 5, comma 2, del  decreto-legge  n.  136  del

2004;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell’interno con nota prot.

n. 0000808 del 17 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 1,  comma  1,  del

citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del

2001;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota n. 73455 del

3 novembre  2016  ai  sensi  del  citato  art.  83  del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

Acquisita l’intesa con la Conferenza unificata  resa  nella  seduta

del 22 dicembre 2016,  ai  sensi  del  citato  art.  54  del  decreto

legislativo n. 112 del 1998;

Considerato, che lo schema di decreto e’ stato notificato,  per  il

tramite del Ministero  dello  sviluppo  economico,  alla  Commissione

europea ai sensi della direttiva 2015/1535 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio del 9 settembre 2015 e che alla data dell’8 maggio 2017

e’ venuto a scadenza il termine di  astensione  obbligatoria  di  cui

all’art. 6, paragrafo 1, della medesima direttiva;

Considerata la necessita’  di  definire  l’ambito  di  applicazione

delle norme tecniche, anche in  relazione  alle  opere  con  progetto

definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso  di

esecuzione, in conformita’ al citato voto n.  53/2014  del  Consiglio

superiore dei lavori pubblici;

Accertato che sono stati adempiuti  gli  obblighi  di  notifica  ai

sensi degli articoli 15,  paragrafo  7,  e  39,  paragrafo  5,  della

direttiva  2006/123/CEE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,

relativa ai servizi nel mercato interno, del 12 dicembre 2006;

Decreta:

Art. 1

Approvazione

 

1. E’ approvato il testo aggiornato delle  norme  tecniche  per  le

costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2

febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,  n.  186,

allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono  quelle

approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

Art. 2

 

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

 

1. Nell’ambito di applicazione del decreto  legislativo  18  aprile

2016, n. 50, per le opere pubbliche o di pubblica utilita’  in  corso

di esecuzione, per i contratti  pubblici  di  lavori  gia’  affidati,

nonche’ per i progetti definitivi o  esecutivi  gia’  affidati  prima

della  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme  tecniche  per  le

costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad applicare  le

previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei

lavori ed al collaudo statico  degli  stessi.  Con  riferimento  alla

seconda e  alla  terza  fattispecie  del  precedente  periodo,  detta

facolta’ e’ esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei  lavori

avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme

tecniche per le costruzioni di cui all’art. 1. Con  riferimento  alla

terza fattispecie di cui sopra, detta facolta’ e’  esercitabile  solo

nel caso di progetti redatti secondo le  norme  tecniche  di  cui  al

decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso  di

esecuzione o per le quali  sia  gia’  stato  depositato  il  progetto

esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso  i  competenti

uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per

le costruzioni di cui all’art. 1, si possono continuare ad  applicare

le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino  all’ultimazione

dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

Art. 3

Entrata in vigore

 

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1  entrano  in  vigore  trenta

giorni dopo la pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto ed i relativi allegati  sono  pubblicati  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2018

Il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti

Delrio

 

Il Ministro dell’interno

Minniti

 

Il Capo Dipartimento

della protezione civile

Borrelli

 

 

Documenti Allegati

NTC-2018-Cap-1.pdf

NTC-2018-Cap-2-Sicurezza-e-Prestazioni-Attese.pdf

NTC-2018-Cap-3-AZIONI-SULLE-COSTRUZIONI.pdf

NTC-2018-Cap-4-COSTRUZIONI-CIVILI-E-INDUSTRIALI.pdf

NTC-2018-Cap-5-PONTI.pdf

NTC-2018-Cap-6-PROGETTAZIONE-GEOTECNICA.pdf

NTC-2018-Cap-7-PROGETTAZIONE-PER-AZIONI-SISMICHE.pdf

NTC-2018-Cap-8-COSTRUZIONI-ESISTENTI.pdf

NTC-2018-Cap-9-COLLAUDO-STATICO.pdf

NTC-2018-Cap-10-REDAZIONE-PROGETTI-E-RELAZIONI-DI-CALCOLO.pdf

NTC-2018-Cap-11-MATERIALI-E-PRODOTTI-PER-USO-STRUTTURALE.pdf

NTC-2018-Cap-12-Riferimenti-Tecnici.pdf