Economia

In Gazzetta Ufficiale la proroga del Superbonus al 2022

In Gazzetta Ufficiale il testo del DL n. 101 che converte in legge il Decreto legge 6 maggio 2021 che proroga il Superbonus per i contribuenti fino al 31 dicembre 2022 e per gli IACP entro il 31 dicembre 2023. Qui il testo dell'articolo 119 modificato

Come preannunciato qualche giorno fa, clicca qui, la Gazzetta Ufficiale ha pubblicato la LEGGE 1 luglio 2021, n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. (21G00111) (GU Serie Generale n.160 del 06-07-2021). La legge è entrata in vigore oggi 7 luglio.

Tra i tanti provvedimenti che la legge n.101 contiene vi è la proroga del Superbonus 110%. Qui il testo pubblicato in merito:

3. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e’ sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».

Laddove:
-comma 9, lettera a): i soggetti sono condomini e persone fisiche al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa, arte o professione,con riferimento agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
-comma 9, lettera c): i soggetti sono IACP ed enti con le medesime finalità.

Non appaiono citati i soggetti di cui al comma 9, lettera b): ovvero le persone fisiche al di fuori dell’esercizio delle attività di impresa, arte o professione con riferimento agli interventi su unità immobiliari.

Da notare lo slittamento di un anno dello stato di avanzamento lavori del 60% entro il 30 giugno 2022 per i condomini e persone fisiche ed entro il 30 giugno 2023 per gli IACP.

Qui di seguito i due commi 3-bis e 8-bis modificati come da testo coordinato e aggiornato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale a pagg.  84 e 85.

3-bis modificato e aggiornato

 

8-bis modificato e aggiornato

In allegato qui in basso la Gazzetta Ufficiale con DL n. 101 e i testi dell’art. 119 modificato e aggiornato reperibile da pag. 83 in poi.

 

a cura di Ennio Braicovich

Documenti Allegati

GAZZETTA-UFFICIALE-DL-101-1.png