In un intervento da Superbonus le spese di installazione delle grate alle finestre, se preesistenti, possono essere sussunto al 110% in quanto "costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato". Se non preesistenti, possono essere sempre detraibili al 50% quali interventi atti a contrastare il crimine. In questo caso però non si potrà esercitare l'opzione di cessione del credito.
Nel caso di interventi da Superbonus è possibile installare delle grate alle finestre e godere dei relativi vantaggi fiscali? E’ possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione? Sono queste le domande di una contribuente proprietaria di un intero edificio da demolire e ricostruire. Al piano terra dell’edificio originario erano preesistenti delle grate alle finestre.
Le grate alle finestre in un intervento da Superbonus
Il quesito rivolto all’Agenzia era se questo intervento di installazione di grate alle finestre possa essere considerato di completamento degli altri interventi agevolabili. E quindi le relative spese siano “costi strettamente collegati al completamento dell’intervento”. Ma c’è di più in quanto la proprietaria desidererebbe installare delle grate alle finestre al piano superiore laddove esse non esistevano nell’edificio originario. E quindi chiede all’AdE se questi interventi possano essere considerati come “lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” . In questo caso le spetterebbe la detrazione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lett. f) del TUIR. Di richiesta in richiesta la contribuente chiede se in questo caso sia possibile cedere il credito corrispondente a questa detrazione.
La Risposta n. 809/2021 dell’AdE
La Circolare n. 30/E del 2020, fa presente nella risposta l’Agenzia, prevede che “il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato”.
E aggiunge: “Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus ammette, in linea di principio, anche i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato”.
L’intervento dell’asseveratore
A questo punto, come stabilisce il comma 13 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus occorre l’intervento di un tecnico abilitato. Egli attesterà la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dalla norma, e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ed ecco il passaggio chiave: “Pertanto, nel caso di specie, l’Istante potrà fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per l’installazione delle grate qualora il tecnico abilitato attesti che le stesse sono collegate alla realizzazione e al completamento degli interventi agevolati”.
Niente cessione per le grate alle finestre del primo piano
Queste potranno essere ugualmente agevolate, pur non essendo presenti nell’edificio originario. Saranno fiscalmente detraibili quali “lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi” ex articolo 16-bis, comma 1, lett. f) del TUIR.
Tuttavia la contribuente non potrà esercitare l’opzione di cessione del credito “ai sensi dell’articolo 121, del decreto Rilancio in quanto l’intervento in questione non rientra tra quelli indicati nel citato comma 2 del medesimo articolo”.
Foto in alto: grate di protezione di Erreci Sicurezza
a cura di Ennio Braicovich
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