Ancora al centro del dibattito il DL 212/2023 e in particolare il tema del Superbonus e della certificazione dello stato di avanzamento lavori. Grande attenzione all’Iva agevolata per le ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici
Nessuna proroga al Superbonus (110-90%)e neppure alcun Sal straordinario. È quanto emerge dal parere negativo espresso dal MEF a tutti i correttivi alla conversione del DL 212/2023. La priorità è la tenuta dei conti pubblici che non lascia spazi alla manovra. Completamente disattese le aspettative degli operatori del comparto edile, di avere qualche mese in più per chiudere i lavori in corso utilizzando la stessa aliquota del 2023 (90/110%) considerate le difficoltà dovute al blocco della cessione dei crediti edilizi.
Il Parlamento ha ancora la possibilità di modificare le disposizioni contenute nel DL 212/2023 prima della conversione in legge (27 febbraio 2024).
Continua quindi il pressing affinché si vada incontro ai 40mila condomìni e 350mila famiglie (stime Ance) con i lavori ancora in corso. Si spinge ancora per una mediazione sul Bonus barriere architettoniche per reintegrare la sostituzione dei serramenti tra i lavori agevolati, al momento totalmente esclusi.
Resta il Superbonus ridotto per i lavori ultimati entro il 2025
Per i soggetti che non sono riusciti a terminare i lavori con il Superbonus al 31 dicembre 2023, rimane il Superbonus ridotto, purché i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 2025 (per le spese sostenute nel 2025, l’aliquota scenderà al 65%). Tuttavia, la cessione del credito, per prassi bancaria, viene perfezionata e conclusa solo dopo l’effettiva esecuzione dei lavori (a seguito di Sal o all’atto dell’ultimazione).
Si ricorda che ai fini del Superbonus le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute, oltre che nel periodo di vigenza dell’agevolazione, anche nell’intervallo di tempo tra la data di inizio (che deve risultare dai titoli abilitativi) e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Se la fattura di saldo dei lavori trainati è stata pagata dopo la comunicazione di fine dei lavori trainanti, tali spese non sono rilevanti sia ai fini della cessione del credito sia per la detrazione in dichiarazione dei redditi.
Sal: attenzione alla contabilizzazione
Il DL 212/2023 permette di cedere il credito Superbonus o usufruire dello sconto in fattura sulle spese del 2023 anche se i lavori non sono terminati entro l’anno, sempre che sia redatta una certificazione dello stato di avanzamento lavori (Sal).
Occorre però prestare attenzione. In base alla normativa civilistica, nelle somministrazioni non rientrano i materiali c.d. a piè d’opera, poiché la nozione di somministrazione è strettamente legata alla manodopera e non alle forniture di beni.
Nel Sal di fine anno non possono di conseguenza confluire (ed essere oggetto di cessione) le spese sostenute per le forniture di materiali presenti in cantiere ma non ancora montati, in quanto non rientrano nella definizione di somministrazione.
Iva agevolata per le ristrutturazioni solo di abitazioni
L’aliquota Iva ridotta sulle ristrutturazioni delle abitazioni private si applica a condizione che gli immobili siano effettivamente utilizzati ai fini abitativi alla data in cui vengono eseguiti gli interventi. Lo afferma la Corte di giustizia Ue in una sentenza depositata l’11 gennaio che da una lettura molto restrittiva della Direttiva 2006/112/CE relativa alla possibilità per gli Stati membri di prevedere un’aliquota Iva ridotta per la riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.
Ristrutturazione o nuova costruzione?
Un intervento di ristrutturazione edilizia sconfina nella nuova costruzione quando i lavori effettuati comportano la variazione di sagoma e l’aumento di volume o superficie.
Il Consiglio di Stato, con sentenza del 15 gennaio 2024, ricorda che la ristrutturazione edilizia sussiste solo quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso. Se viene invece totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato) ma anche di un disegno sagomale con connotati diversi da quelli della struttura originaria, l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione.
Approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici
L’Unione europea, durante la COP28 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) dello scorso dicembre a Dubai, ha ribadito la sua determinazione a triplicare le energie rinnovabili e raddoppiare l’efficienza energetica. A livello nazionale è stato fatto un passo importante in questa direzione. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dopo sei anni dalla prima bozza, ha approvato il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. Ora occorre stanziare le risorse economiche necessarie per attuare e concretizzare le 361 azioni previste.
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