Il provvedimento contenuto nel comma 42 dell’articolo 1 della legge di Bilancio prevede la detrazione del 75% delle spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche effettuate entro il 31 dicembre 2022 in edifici già esistenti.
Il bonus antibarriere architettoniche è la vera novità contenuta nel corpus dei bonus edilizi (vedi qui) contemplati e novellati dalla Legge di Bilancio 2022. Essa è prevista dal comma 42 dell’articolo 1 di tale legge.
Si tratta di un provvedimento di notevole impatto sociale a favore di chi è meno fortunato dal punto di vista della mobilità. Peraltro, esso rappresenta una misura in cui potrebbe essere socialmente utilissima la professionalità dei serramentisti e dei rivenditori di porte e finestre. Naturalmente quelli che vendono e installano serramenti, scuri, tende e schermi, automatizzati. O più semplicemente serramenti tipo gli scorrevoli che offrono una soglia inferiore ai 25 mm. In una società che invecchia sempre più i serramenti e schemi motorizzati sono sempre meno un lusso ma una necessità.
Il Bonus antibarriere
L’incentivo contempla la detrazione del 75% delle spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche effettuate entro il 31 dicembre 2022 in edifici già esistenti.
Altro fatto interessante è che la norma prevede la possibilità di applicare le opzioni per lo sconto in fattura o della cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali dirette.
Massimali di spesa
La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Essa è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Incentivate anche le automazioni
La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Quindi, spazio per porte e porte finestre scorrevoli automatizzate, tapparelle azionate da motorizzazioni nonché, se ci allarghiamo, portoni e cancelli automatici.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Anche cessione e sconto
La lettera b), conseguentemente all’introduzione della detrazione, modificando l’articolo 121 del medesimo decreto n. 34, stabilisce che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Foto in alto. Una porta automatizzata Portamatic, doc. Hoermann
a cura di Ennio Braicovich
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