Grazie alla LIA-“Legge imprese artigiane”, il Cantone svizzero blocca di fatto gli ingressi degli artigiani italiani, lombardi e piemontesi in particolare. Ammesso solo chi si iscrive a un apposito Albo
Siete falegnami, carpentieri metallici, serramentisti, vetrai, piastrellisti e lavorate in Canton Ticino? Beh, probabilmente dovete dire addio alle commesse e al lavoro dopo Chiasso perché una nuova legge cantonale di fatto vi esclude. E’ la LIA-“Legge imprese artigiane”, introdotta lo scorso marzo, e il Regolamento attuativo del 20 gennaio 2016 vi costringono, per poter lavorare, a iscriversi un apposito Albo. Altrimenti, multa fino a 50 mila franchi. E già fioccano le proteste sui giornali, sui siti e di Confartigianato Lombardia cui si aggiungono anche le nostre rimostranze.
Il fine è nobilissimo, ovviamente, come recita l'art. 1 del provvedimento: “La presente legge mira a favorire la qualità dei lavori delle imprese artigianali che operano sul territorio cantonale, a migliorare la sicurezza dei lavoratori e a prevenire gli abusi nell’esercizio della concorrenza”.
La verità è che il provvedimento mira a proteggere e a blindare il mercato dell'edilizia ticinese, proteggendo gli operatori locali e che gli artigiani italiani della filiera della casa godono di una buona reputazione nella vicina Svizzera e praticano dei prezzi interessanti. E forse mira anche a costringere 'dolcemente' gli operatori esteri a insediarsi con una organizzazione stabile in Canton Ticino che da anni fa il filo alla imprenditoria italiana perché sposti fabbriche e fabbrichetta al di là del confine.
Naturalmente all’Albo delle Imprese Artigiane possono iscriversi anche gli operatori esteri. Intanto, se volete farlo, dovrete preparare la seguente documentazione:
a) estratto dell’iscrizione della ditta al registro di commercio, fatta eccezione per le imprese che fanno parte di enti pubblici;
b) estratto del casellario giudiziale delle persone fisiche iscritte nel registro di commercio in qualità di titolari o membri dell’organo esecutivo;
c) fatta eccezione per le nuove imprese, il certificato di solvibilità della ditta e i certificati comprovanti l’avvenuto pagamento dei tributi elencati all’art. 9 cpv. 2 lett.
a) relativi all’anno precedente nonché l’attestazione prevista dall’art. 9 cpv. 2 lett. b);
d) dichiarazione sulla copertura assicurativa di cui all’art. 9 cpv. 2 lett. c);
e) atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo, e meglio:
– diplomi e titoli di studio richiesti nell’allegato;
– attestati e referenze concernenti l’attività pratica;
– certificato di solvibilità personale.
Poi, se siete straniero, anche questi documenti:
-Qualora il titolare o il membro dirigente effettivo sia in possesso di diplomi esteri, alla richiesta va inoltre allegato il riconoscimento dei diplomi o dei certificati esteri da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) o di altre autorità competenti.
– Le imprese e gli operatori esteri che intendono fornire una prestazione di servizio per un periodo massimo di novanta giorni per anno civile, devono dapprima effettuare la dichiarazione prevista dall’art. 2 della legge federale sull’obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS) tramite l’apposito sistema online della SEFRI. Con l’apposito modulo previsto dal capoverso 1 essi devono inoltre produrre:
a) la prova autenticata dell’iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (visura camerale o titoli equivalenti);
b) la prova documentale autenticata dell’adempimento di tutti gli obblighi contributivi relativi all’anno precedente nei confronti delle istituzioni sociali e di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro dello Stato di residenza;
c) gli atti comprovanti il rispetto dei requisiti professionali e personali da parte del titolare o membro dirigente effettivo di cui al capoverso 2 lettera e).
Semplice, vero?
C’è una piccola eccezione favorevole a qualcuno riportata all’art. 13 del Regolamento, ma come norma transitoria:
“L’iscrizione ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 della legge è ammessa per le imprese attive al 1. febbraio 2016, il cui titolare o membro dirigente effettivo dispone dei requisiti personali stabiliti dall’art. 7 della legge e dimostra di lavorare in Svizzera da almeno cinque anni nella categoria professionale oggetto della richiesta”.
Occorre però fare attenzione al disposto del comma 3 dell'art. 24 della legge che pone dei limiti di tempo stretti per l'iscrizione all'Albo:
“3In ogni caso tutte le imprese che intendono iscriversi all’albo delle imprese artigianali sono tenute a inoltrare la domanda prevista dall’art. 14 entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge”. La LIA è entrata in vigore il 1° febbraio 2016.
Intanto la persona che si iscrive alll'Albo deve dimostrare di avere i seguenti requisiti:
“I titolari dei requisiti di cui all’art. 6 devono inoltre adempiere ai seguenti requisiti personali:
a) avere l’esercizio dei diritti civili;
b) non avere subito, in Svizzera o all’estero, condanne penali per atti contrari alla dignità professionale;
c) godere di ottima reputazione;
d) non essere gravati da attestati di carenza beni e non essere stati, negli ultimi cinque anni, dichiarati in fallimento;
e) non essere stati oggetto, negli ultimi cinque anni, di decisioni di revoca dell’autorizzazione a esercitare la professione da parte delle competenti autorità”.
Quindi, attenzione a non godere di ottima reputazione. La buona reputazione non basta.
E poi dovete rispettare i seguenti obblighi:
“a) rispettare le leggi edilizie e di protezione dell’ambiente;
b) rispettare le norme a tutela della sicurezza sul lavoro;
c) rispettare le disposizioni legislative sul lavoro e sui contratti collettivi di lavoro;
d) rispettare le disposizioni che disciplinano l’assunzione e l’impiego di lavoratori stranieri non domiciliati;
e) adempiere agli obblighi verso le istituzioni sociali obbligatorie o previste dai contratti collettivi di lavoro, come pure in materia tributaria e segnatamente nell’ambito della riscossione delle imposte alla fonte;
f) non praticare concorrenza sleale”.
C'è da domandarsi chissa che cosa succederebbe in Svizzera o nello stesso Canton Ticino se Regione Lombardia bloccasse gli ingressi e le attività dei numerosi operatori finanziari e bancari svizzeri che operano al di quà di Chiasso costringendoli a iscriversi a un apposito Albo?
L'altra domanda che ci si pone è che cosa sia sia fatto finora di concreto per difendere nel nostro Paese il lavoro e il prodotto made in Italy dalle incursioni dei produttori low cost e degli installatori di serramenti “senza organizzazione stabile in Italia” che colpiscono e fuggono ritornando ai loro paesi, senza pagare tasse qua e probabilmente anche di là?
(eb)
In allegato Il regolamento e la legge LIA
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