Economia

Il DL Frodi impone il visto di conformità per tutti i bonus

Obbligatorio da domani. Imposto il visto di conformità anche per cessione e sconto di ecobonus, bonus casa, bonus facciate, sismabonus, bonus fotovoltaico e bonus colonnine. Il DL Frodi, se passerà nella stesura attuale, sarà d'impatto per il settore serramenti e schermature solari

Il DL Frodi approvato ieri sera (vedi news) dal governo Draghi ha la lodevole intenzione di contenere il fenomeno delle frodi dovute a indebite cessioni di credito di imposta o sconti in fattura. Questo fenomeno è stato quantificato in almeno 800 milioni di euro dal direttore delle Entrate Enrico Maria Ruffini. Mica bricioline ma soprattutto è una questione di credibilità del sistema Italia di fronte agli investimenti di 220 miliardi del PNRR e di fronte all’Unione europea.

Vediamo che cosa prevede la bozza del DL Frodi entrato in Consiglio dei ministri, così come confermata dalla nota stampa finale di Palazzo Chigi. Da notare, per chi non lo sapesse, che il decreto legge entra in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Prudenzialmente non riportiamo il testo della bozza.

I 5 articoli  del DL Frodi

Quelli essenziali sono i primi tre.

Articolo 1

(Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità)

Contiene le disposizioni che rafforzano le misure a presidio della fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi.

Esso interviene sull’articolo 119 del DL Rilancio, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Interviene pure sull’articolo 121 del DL Rilancio. Estende l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi di cui al comma 2 dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Ovvero agevolazioni fiscali per  interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Ora si attende la pubblicazione del DL Frodi in Gazzetta Ufficiale. Il giorno dopo diventa obbligatorio il visto di conformità per cessione/sconto di ecobonus, bonus casa, bonus facciate, sismabonus, bonus fotovoltaico e bonus colonnine.

Articolo 2

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

Esso inserisce nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, DL Rilancio, l’

“Articolo 122-bis

(Misure di contrasto alle frodi in materia cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi).

Grazie ai suoi 12 commi l’Agenzia delle entrate potrà sospendere, fino a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il comma 1, inoltre, circoscrive l’ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.

L’attuazione, anche progressiva, della procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Queste disposizioni, spiega la relazione illustrativa a corredo del DL Frodi, servono da “presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell’Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all’entrata in vigore della norma”.

Articolo 3

(Controlli dell’Agenzia delle entrate)

La disposizione contenuta nell’articolo 3 ha lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l’attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni che sono richiamate nel comma 1.

Seguono l’articolo 4 ((Clausola di invarianza finanziaria) ovvero il DL nn comporta nuovi oneri per lo Stato. E l’articolo 5 (Entrata in vigore):  “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.

La pubblicazione in GU potrebbe avvenire oggi stesso. Se così fosse, da domani è legge.

 

a cura di Ennio Braicovich