Con la Risoluzione N. 34/2020 AdE condona tutti e tutto dopo aver bandito per anni le detrazioni per gli immobili “diversi” da quelli strumentali e apre all’ecobonus per sostanzialmente tutti gli immobili
Tutti gli immobili quali gli “immobili strumentali”, gli “immobili merce” e gli “immobili patrimonio”, hanno diritto (o meglio i loro proprietari) all’ecobonus per i lavori di efficientamento energetico in virtù dell’interesse generale del risparmio energetico tutelato dalla norma agevolativa. Così si esprime la Risoluzione N. 34/2020 (clicca qui) dell’Agenzia delle Entrate che condona tutti e tutto dopo aver bandito per anni le detrazioni per gli immobili “diversi” da quelli strumentali aprendo sanguinose controversie con le imprese e apre all’ecobonus per tutti gli immobili.
Grazie alla Risoluzione N. 34/2020 il mercato dell’ecobonus (e del sisma bonus) si allarga oggi improvvisamente e comprende praticamente tutti gli immobili. Il titolo di questa Risoluzione che farà epoca è lampante: “Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali”.
Dopo anni di battaglie contro, l’Agenzia delle Entrate si arrende ma solo dopo sentenze pesanti della Corte di Cassazione, la presa di posizione dell’Avvocatura generale dello Stato e da ultimo, perfino, il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze espresso con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020.
Ecobonus praticamente per tutti gli immobili
L’affermazione chiave dell’Agenzia contenuta nella Risoluzione n. 34/2020 è: “si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali””.
Fin dall’inizio dell’ecobonus gli immobili strumentali erano stati inclusi nell’agevolazione, anhese non sempre le cose erano chiare visto che l’Agenzia era dovuta intervenire per ribadire che, tra i soggetti beneficiari delle detrazioni oltre alle persone fisiche, vi sono anche i soggetti che conseguono un reddito di impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitale) se eseguono l’intervento di riqualificazione energetica sull’immobile che essi posseggono a qualunque titolo. (vedi news)
Al diritto all’ecobonus non erano state ammesse le altre tipologie di immobili di impresa. Ne era sorto un lungo contenzioso. Spiega l’Agenzia che erano nate “numerose controversie, sorte nell’ambito dei recuperi a tassazione – operati in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi ex articolo 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600 – delle detrazioni d’imposta fruite da società immobiliari per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili locati a terzi o destinati alla vendita, qualificabili come beni merce”.
Porte aperte, quindi, alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale quando si effettuano lavori di riqualificazione energetica su immobili merce, ovvero immobili non utilizzati per l’esercizio di impresa, di proprietà di una persona fisica o giuridica, destinati a vendita o locazione.
La chiusura della Risoluzione n. 34/2020 è davvero memorabile quando l’Agenzia si cosparge il capo di cenere, sotterra l’ascia di guerra e dichiara il mea culpa: “Tenuto conto di quanto esposto e considerato altresì il parere reso in senso conforme dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze con la nota prot. n. 4249 del 26 febbraio 2020, devono quindi ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi richiamati.
Nella gestione del contenzioso pendente in materia, gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo di prassi, provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.”.
Insomma, il principio, come chiarito dalla Cassazione, è che l’ecobonus, ovvero il premio per l’efficienza energetica, riguarda tutti sostanzialmente quasi tutti i fabbricati a prescindere da chi ne sia il proprietario e dal titolo di proprietà in nome dell’interesse comune rappresentato dal risparmio energetico tutelato e stimolato dalle agevolazioni fiscali.
Legenda:
Immobili strumentali: fabbricati che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali
Immobili merce: i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, ivi inclusi quelli riqualificati e venduti
Inmobili patrimonio: fabbricati che non sono né strumentali né merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa.
a cura di Ennio Braicovich
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