Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 517 all’interpello di una società
Gli immobili patrimonio ovvero quegli immobili che costituiscono un investimento per le imprese possono godere del bonus facciate in occasione di interventi finalizzati al recupero o al restauro della loro facciata esterna. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 517 all’interpello di una società attiva nella produzione e nel commercio di una serie di bene e che ha, nel proprio oggetto sociale, anche l’attività di gestione di immobili. La società intende eseguire interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna dei due appartamenti di categoria A/2 e A/3 usufruendo della detrazione prevista dall’articolo 1, commi 219-223, della legge n. 160 del 2019 per la quota di competenza di due appartamenti posseduti. La detrazione è quella del cosiddetto Bonus Facciate del 90%.
I primi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 nella quale ha precisato che anche i soggetti che conseguono reddito d’impresa sono ammessi a fruire della detrazione del Bonus facciate. La stessa Circolare ha specificato che “”la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna”, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali”.
Bonus facciate anche per gli immobili patrimonio
Ora la Risposta n. 517 spiega che la legge è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano. E quindi “in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa oggetto di chiarimenti che nell’indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione, tale agevolazione deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all’articolo 90 del Tuir (ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l’impresa)”.
L’Agenzia delle Entrate precisa opportunamente che qualora i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.
Qui la Guida sul Bonus Facciate dell’AdE
a cura di Ennio Braicovich
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