Ecci i principali contenuti della bozza di decreto sui requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici.
La Legge 90/13, pubblicata il 3 agosto 2013, contiene disposizioni per il completo recepimento della Direttiva 2010/31/UE – nota anche come “EPBD recast”, sulla prestazione energetica degli edifici, definendo un nuovo quadro legislativo per quanto concerne i limiti di legge per nuovi edifici e ristrutturazioni rilevanti e il nuovo schema delle certificazioni energetiche.
Affinché ciò venga effettivamente applicato, sono necessarie delle disposizioni attuative che aggiornino i contenuti degli attuali DPR 59/09 e DM del 26 giugno 2009 (Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica).
Il ministero dello Sviluppo Economico – Mise sta attualmente lavorando a tali disposizioni legislative e in particolar modo è prossimo alla pubblicazione il decreto contenente i nuovi requisiti minimi per gli edifici, le cui bozze sono state discusse negli ultimi mesi del 2014 presso uno specifico “gruppo consultivo” attivato all’interno delle attività del CTI (Comitato Termotecnico Italiano) a cui l’Associazione PVC FORUM ITALIA ha preso parte unitamente alla partecipazione di molteplici associazioni.
Il gruppo consultivo “Legge 90” rientra tra le attività del CTI ed è nato allo scopo di discutere delle tematiche trattate dalla Legge 90/13 e, in generale, di tutto ciò che è inerente alla direttiva EPBD, alle prestazioni energetiche degli edifici e alle certificazioni energetiche.
Principali contenuti della bozza di Decreto (versione 10 dicembre 2014)
Le novità introdotte sono in linea con quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE nota anche come “EPBD recast”, recepita dalla Legge 90/2013: l’emanazione del presente decreto rappresenta infatti uno dei decreti attuativi previsti (oltre al decreto di aggiornamento delle linee guida per la certificazione energetica degli edifici a cui il Mise sta ancora lavorando).
Il decreto, la cui data di entrata in vigore è fissata al 1° luglio 2015, andrà ad abrogare le prescrizioni contenute nel DPR 59/2009 (Decreto del presidente della repubblica che modifica e attua il Dlgs 192/2005).
Il nuovo decreto definisce le norme tecniche da utilizzare come riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici (adeguando così la metodologia a quella in fase di sviluppo a livello europeo) e i requisiti minimi da rispettare nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche.
Il decreto entrerà in vigore il 1° luglio 2015 ed è rivolto a edifici pubblici e privati, siano di nuova costruzione o esistenti sottoposti a ristrutturazione.
In particolare, sono previste 4 tipologie di intervento con relative prescrizioni specifiche:
– edifici di nuova costruzione;
– ristrutturazione di 1° livello (ovvero intervento che interessa più del 50% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e impianto termico);
– ristrutturazione di 2° livello (ovvero intervento che interessa più del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio ed eventualmente anche impianto termico);
– riqualificazione energetica (ovvero interventi che coinvolgono meno del 25% della superficie disperdente lorda dell’involucro edilizio e/o che coinvolgono gli impianti tecnici).
Una delle principali novità riguarda gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante per i quali i requisiti minimi sono determinati applicando la metodologia dell’edificio di riferimento, così come previsto dalla direttiva 2010/31/UE nota anche come “EPBD recast”.
In estrema sintesi, la verifica del rispetto dei requisiti minimi si opererà confrontando l’edificio oggetto dell’intervento con un edificio di riferimento, che non è nient’altro che un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazioni al contorno, ma avente caratteristiche termiche e parametri energetici (ad es. trasmittanze termiche delle pareti, rendimenti dei componenti) predeterminate, di riferimento appunto. Con questo approccio, la prestazione energetica degli edifici sarà valutata non su scala assoluta, ma in relazione ai servizi effettivamente offerti dall’edificio, nel senso che la valutazione e i limiti di legge saranno relativi e variabili in funzione dei servizi presenti.
Importante sottolineare che per la prima volta viene fornita una definizione “tecnica” di “edifici a energia quasi zero” definendo le prescrizioni ad esso relative.
Infine sono previste due fasi “di miglioramento” dei requisiti minimi: la prima fase introdurrà requisiti più stringenti di quelli attualmente vigenti a decorrere dal 1° luglio 2015 (data di entrata in vigore del decreto), e quindi per esempio trasmittanze termiche U per le strutture più basse). La seconda fase, che avrà inizio il 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e il 1° gennaio 2021 per gli altri edifici, comporterà un ulteriore miglioramento dei requisiti minimi tale da rendere a energia quasi zero tutti gli edifici nuovi o soggetti a ristrutturazione importante.
Il decreto ha inoltre l’obiettivo di favorire applicazione omogenea, coordinata e immediatamente operativa delle norme per l’efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, attualmente molto variegata a causa dell’autonomia regionale nelle norme di recepimento della precedente direttiva 2002/91/CE.
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