Il decreto legge riporta “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” e introduce il visto di conformità nel caso di cessione del credito da cessione e sconto di ecobonus, bonus casa, bonus facciate, sismabonus, bonus fotovoltaico e bonus colonnine
La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato poco prima di mezzanotte il DL Frodi che ha fatto tanto parlare di sé in questi giorni. Il decreto legge (clicca qui) che vuole contrastare le frodi nel settore delle detrazioni fiscali in edilizia è entrato in vigore alle ore 0 del 12 novembre. Quindi, da oggi per ogni operazione di cessione/sconto, per esempio, di vendita di finestre o schermature solari è soggetta alle regole del DL Frodi.
In Gazzetta la misura di contrasto delle frodi
Ufficialmente il provvedimento nasce per contrastare il fenomeno delle cessioni di crediti inesistenti, per interventi edilizi non effettuati e lavori fittiziamente realizzati in favore di persone inconsapevoli. Un fenomeno che secondo il direttore dell’Agenzia delle Entrate ammonterebbe a 800 milioni. Altro fenomeno è quello del rialzo clamoroso dei prezzi, soprattutto per gli interventi da Bonus Facciate, non soggetti per legge a massimali di spesa.
La soluzione individuata dal Governo è stata l’estensione del visto di conformità attualmente applicato al Superbonus. Peraltro esso non è applicato a tutte le operazioni di Superbonus. Attualmente il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del Superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Ora l’obbligo del visto di conformità è esteso anche al caso in cui il Superbonus 110% sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Ma ora l’estensione più ampia del visto di conformità è a tutte le operazioni di cessione e sconto legate a ecobonus, bonus casa, bonus facciate, sismabonus, bonus fotovoltaico e bonus colonnine.
Il visto di conformità in sintesi
Il visto di conformità è un documento emesso a fine lavori che attesta:
-la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta,
-la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.
Il visto può essere rilasciato solo dai soggetti indicati nell’art 3 comma 3 lett a) e b) del DPR 322/98 ossia:
-dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti agli albi
-iscritti alla data del 30/09/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla camere di commercio in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equivalenti o diploma di ragioneria
-consulenti del lavoro
-responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF
-revisori legali (grazie al Decreto Fiscale).
a cura di Ennio Braicovich
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