Attualità

In Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione

Pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il Regolamento (UE) n. 305/2011

In GUUE del 18 dicembre 2024 è stato pubblicato il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (qui il testo in italiano).

Un documento corposo di oltre 100 pagine, costituito da 115 “considerando”, ossia le premesse che motivano l’origine e i contenuti del testo, 96 articoli e 11 Allegati. Il documento, in quanto regolamento, non necessita di recepimento con provvedimenti legislativi nazionali, ad eccezione dei disposti sul regime di vigilanza e di quello sanzionatorio (“proporzionato e dissuasivo”), che dovranno essere trattati singolarmente dagli stati membri per poterne garantire la completa ed effettiva applicazione.

Il regolamento fornisce le linee di indirizzo al mercato in termini di sostenibilità, economia circolare e impatto ambientale, di trasparenza delle informazioni e dei processi messi in atto dai vari operatori economici, di tracciabilità dei prodotti e di digitalizzazione (passaporto digitale del prodotto).

 

Come specificato nell’art.96, il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), quindi dal 7 gennaio 2025, e si applicherà a decorrere dall’8 gennaio 2026, fatti salvi alcuni articoli elencati sempre nell’art.96.

 

Dall’esame del documento emergono importanti aspetti per il mercato, aspetti che riguardano sostanzialmente:

  • le modalità e le procedure di sviluppo futuro, ma anche di revisione, delle norme armonizzate per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato dei prodotti
  • la corretta interpretazione dei termini impiegati e delle relative definizioni (ben 64, da leggere con attenzione, poiché in molte di esse vengono anticipate anche le responsabilità, meglio dettagliate poi al Capo III dal titolo “Obblighi e diritti degli operatori economici”)
  • il perimetro di applicazione che si estende anche a prodotti usati e a elementi, quali parti essenziali dei prodotti e parti o materiali destinati a essere utilizzati per i prodotti oggetto del regolamento stesso
  • la rappresentazione delle informazioni generali sui prodotti, comprese le informazioni sulla sicurezza, e delle istruzioni per l’uso
  • la predisposizione della Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC) da parte del fabbricante, che si assume quindi la responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – di conformità del prodotto
  • i contenuti della DoPC che dovranno comprendere la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita rispetto alle caratteristiche ambientali essenziali
  • le regole e le condizioni per l’apposizione della marcatura CE
  • le possibilità di deroga dalla predisposizione della DoPC
  • l’introduzione del sistema 3+ di valutazione e verifica in relazione alla caratteristica di sostenibilità ambientale, che dovrà essere oggetto di validazione da parte di un ente terzo
  • la predisposizione e la gestione del passaporto digitale del prodotto – novità su cui cominciare a ragionare per poterne comprendere la concreta attuazione
  • le modalità di vendita on line

… e molto altro ancora che avremo modo di approfondire prossimamente con i nostri esperti.