Da Ance un utile documento destinato alle imprese di costruzione e ai fornitori delle imprese
Utili indicazioni operative per le imprese di costruzioni e per chi opera in edilizia sono contenute in un utile documento emanato da Ance. Qui ne offriamo un estratto.
PROCEDURE EDILIZIE – SOSPENSIONE DEI LAVORI
Ecco alcune indicazioni che possono servire per evitare, che dall’eventuale sospensione delle attività di impresa, per i lavori eseguiti in conto proprio o in appalto, derivino conseguenze negative sia per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti sia per le procedure edilizie.
Ance sottolinea che il DPCM 11 marzo 2020 non ha disposto la sospensione d’ufficio dell’attività dei cantieri edili al contrario, invece, di quanto espressamente indicato per buona parte delle attività commerciali. È comunque opportuno segnalare che in alcuni ambiti locali l’autorità di vigilanza è orientata a disporre la sospensione delle attività soprattutto del settore privato in quanto non ritenute essenziali.
Le considerazioni che seguono riguardano, considerato l’art. 1 del DPCM 9 marzo 2020, i cantieri situati nell’intero territorio nazionale.
Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie si suggerisce di:
– presentare al Comune una comunicazione finalizzata, a seconda dei casi, a:
– rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);
– sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
– chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.
– indicare nella comunicazione i motivi della sospensione (es. impossibilità di iniziare i lavori per mancanza di personale, difficoltà ad accedere al cantiere, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.) al fine di ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza.
In ogni caso alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune una ulteriore comunicazione.
OPERE ESEGUITE PER CONTO DI COMMITTENTE PRIVATO
Per i lavori in corso commissionati da un soggetto privato:
– è necessario comunicare subito l’intenzione di sospendere i lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente).
– Nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente.
Nella comunicazione occorre specificare:
– il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa);
– la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione (es. difficoltà o interdizione nell’accesso al cantiere o difficoltà logistiche dovute a blocchi imposti dalle autorità, impossibilità di ricevere i materiali necessari per l’approvvigionamento del cantiere, provvedimenti amministrativi anche indiretti che hanno riflesso sull’attività del cantiere ecc.).
La comunicazione deve essere effettuata alternativamente nella forma della PEC, della raccomandata a mano con ricevuta di accettazione, della raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso è opportuno verificare se nel contratto siano state previste particolari modalità di comunicazione.
– Per il pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione comunicata alla direzione lavori/committente è opportuno verificare l’esistenza di specifiche clausole contrattuali che dispongano al riguardo. In caso di assenza di tali clausole è consigliabile attivare una procedura di accordo tra le parti volta a consentire la liquidazione delle spettanze nei confronti dell’appaltatore/subappaltatore per i lavori eseguiti fino alla data della sospensione.
LAVORO
Si rileva che il DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero territorio nazionale.
Già il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, in tutto il territorio del Paese, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non sono necessarie, né tantomeno richieste, specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per le attività lavorative, che potranno essere giustificati attraverso elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze lavorative anche non differibili. Nell’ambito dell’attività di controllo sui territori interessati e nella logica di responsabilizzare gli interessati negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione, che potrà essere resa anche in seduta stante. Si trasmette di seguito una bozza di autocertificazione, mutuata dalla precedente emanata dal Ministro dell’Interno.
INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI
Le nuove limitazioni imposte dal DPCM non determinano il blocco delle merci sul territorio nazionale.
Pertanto, il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.
Anche in questo caso, le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l’esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
Si suggerisce di far adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura:
a) limitare la discesa dai mezzi degli autisti;
b) qualora il carico/scarico richieda la discesa dal mezzo rispettare, in aggiunta, la misura di sicurezza della distanza di almeno un metro tra le persone.
a cura di EB
Condividi l'articolo
Scegli su quale Social Network vuoi condividere