Il parere dell’Agenzia delle Entrate, Regione Lombardia, chiarisce finalmente un punto molto discusso del DM 6 agosto 2020: non c’è bisogno di ricorrere alle asseverazioni ma solo di attenersi ai limiti di spesa dell’Allegato I nel caso di semplice sostituzione di finestre
L’Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Lombardia, rispondendo all’ interpello n. 904-689/2011 di un contribuente fa piazza pulita di tante dichiarazioni e discussioni sul ruolo dell’asseverazione nel caso più ricorrente di interventi sugli infissi da ecobonus: la semplice sostituzione delle finestre. Sul tema dell’asseverazione per gli interventi da ecobonus era intervenuta ultimamente pure Enea con un proprio documento.
L’interpello era stato depositato a fine febbraio. La risposta è giunta ieri 7 maggio. Si ringrazia il contribuente per averci subito inoltrato la risposta.
L’interpello n. 904-689/2011
L’istante deve sostituire i serramenti nella casa di sua proprietà, sita in provincia di Monza e Brianza, zona climatica E. Riporta che secondo il produttore è possibile scegliere, secondo convenienza,
-se applicare i limiti di spesa dell’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
oppure
-avvalendosi di un tecnico che asseveri la congruenza dell’intervento, si possono utilizzare i parametri del listino di Regione Lombardia o i prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
In merito, l’istante precisa che in quest’ultima situazione si avrebbe un ulteriore aggravio di costi in quanto ciò comporterebbe la necessità di redigere un computo metrico e la relativa valutazione ed asseverazione dei prezzi. Ciò posto, chiede di precisare se per l’intervento in oggetto (il cui iter è semplificato già dal 2008 senza obbligo di asseverazione), valgano i limiti dell’Allegato I appena citato o se si possa derogare e costruire un prezzo limite ad hoc per ogni fornitura, avvalendosi dell’asseverazione di un tecnico, pur non essendo obbligatorio.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante richiama il paragrafo 13.2 dell’Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dove sono richiamati tutti gli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di asseverazione tecnica e per cui la stessa può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore, specificando che per questa categoria il citato paragrafo prevede un massimale di costo specifico calcolato secondo quanto riportato nell’Allegato I dello stesso decreto.
Pertanto, ritiene che non sia presente alcun riferimento al fatto che, se si decide comunque di asseverare l’intervento di sola sostituzione delle finestre, si possa scegliere di andare sul listino regionale o sul listino DEI. L’articolo 13.2 dell’Allegato A, infatti, si riferisce ad una categoria di interventi specificamente definita, i cui massimali unici sono quelli dell’Allegato I.
Risposta all’interpello
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“Pertanto, nel caso di specie, qualora l’intervento che l’istante intende effettuare rientri tra quelli di “sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati“, si applica la previsione di cui al paragrafo 2.1, lettera a) dell’Allegato A, secondo il quale l’asseverazione in commento può essere sostituita da una dichiarazione dei fornitori o assemblatori o installatori di detti elementi, attestante il rispetto dei requisiti tecnici. Di conseguenza, come indicato anche dalla circolare n. 30/E del 2020, paragrafo 4.4.7, il costo massimo unitario indicato all’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020 è riferito agli interventi che accedono all’Ecobonus, attualmente disciplinato dall’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una documentazione alternativa nei casi previsti. Per tale intervento, dunque, si applicano in ogni caso i limiti di cui all’Allegato I”.
a cura di Ennio Braicovich
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