Finalmente la Circolare che specifica quanto già previsto dalla Legge di Bilancio. Tre esempi applicativi che riguardano tapparelle, zanzariere e grate di sicurezza.
Beni significativi e IVA. Un tormentone per tutti gli operatori dell’edilizia e i loro clienti. Da un po’ di tempo ci mancava ed ecco che prontamente (…si fa per dire) l’Agenzia delle Entrate interviene dopo ben 7 mesi dalla Legge di Bilancio 2018 che aveva dedicato al tema il corposo comma 19. Dietro il quale (vedi news) ci sono storie inaudite di leggi e disposizioni complicate, e quindi di applicazioni disinvolte, di liti infinite tra operatori dell’edilizia e funzionari delle Entrate. Il comma 19 era intervenuto a titolo di interpretazione autentica (quindi con valore retroattivo) sui beni significativi, sul problema delle parti staccate e sulla loro autonomia funzionale. Spiega la Circolare di ieri: “Con la norma di interpretazione autentica è stato, dunque, specificato il criterio in base al quale le componenti o le parti staccate assumono rilevanza ai fini della determinazione del valore dei beni significativi e sono state indicate le modalità di determinazione di detto valore.”
Un ulteriore chiarimento, se di questo si tratta, viene con la Circolare del 12 luglio intitolata “La disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”. Si tratta di diciotto pagine che forse chiariranno per sempre i dubbi interpretativi. Per fortuna l’Agenzia cita tre esempi applicativi che riguardano il nostro settore (serramenti e chiusure, settore sempre complicato per i non esperti) e i casi particolari di: tapparelle, zanzariere e grate di sicurezza.
Qual è il succo del provvedimento?
E’ suddiviso essenzialmente in tre parti: ricapitolazione della normativa sui beni significativi, problema delle parti staccate e modalità di fatturazione.
Le parti staccate dei beni significativi sono sempre state un rebus per funzionari e operatori. Si tratta di componenti, fornite unitamente ai beni significativi, nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato (i.e. intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria). Il problema è quindi verificare “se queste parti hanno rilevanza autonoma e siano soggette al medesimo trattamento fiscale previsto per la prestazione di servizi o se, diversamente, vadano considerate quali componenti essenziali del bene significativo e, dunque, ne seguano le sorti per quanto concerne la determinazione dell’aliquota applicabile”.
Un esempio fuori settore chiarisce il concetto. Afferma la Circolare: “Si pensi, a titolo esemplificativo, alla mera sostituzione del bruciatore della caldaia (i.e. bene significativo) già installata. Sebbene il bruciatore (componente/parte staccata della caldaia), astrattamente considerato, non presenti, nei termini anzidetti, un’autonomia funzionale rispetto alla caldaia, il valore dello stesso confluisce indistintamente nel valore della prestazione di servizi, ciò, in quanto nell’ambito dell’intervento non viene fornito il bene significativo (i.e. caldaia), bensì esclusivamente una componente dello stesso”.
E veniamo alle tapparelle, zanzariere e grate di sicurezza.
Tapparelle
Le tapparelle hanno autonomia funzionale rispetto agli infissi. Il loro valore/costo non è attratto nel valore degli infissi (i.e. beni significativi), ma è ricompreso nel valore della prestazione di servizio soggetta ad IVA con applicazione dell’aliquota nella misura del 10 per cento.
“In altri termini, in relazione all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi comprendenti le tapparelle, l’IVA al 10 per cento si applica su una base imponibile costituita dal corrispettivo pattuito per l’intervento di manutenzione, comprensivo del valore (rectius, costo) delle tapparelle. Gli infissi (i.e. beni significativi), invece, sono interamente soggetti ad IVA con aliquota del 10 per cento solo se il loro valore non supera la metà del valore dell’intera prestazione (ivi compreso, come precisato, il valore delle tapparelle). L’eventuale eccedenza di valore degli infissi resta, quindi, soggetto ad IVA con aliquota ordinaria.
Diversamente, le tapparelle o gli altri sistemi oscuranti non assumono, in ogni caso, autonoma rilevanza rispetto al manufatto principale, qualora siano strutturalmente integrati negli infissi. In tal caso, ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle tapparelle”.
Riassumendo: se legate strutturalmente agli infissi, il valore delle tapparelle va ricompreso in quello degli infissi. Altrimenti confluisce nella prestazione di servizio con Iva al 10%.
Zanzariere e grate di sicurezza
Vale lo stesso ragionamento per le tapparelle. Sono componenti con autonomia funzionale rispetto agli infissi e quindi “si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10 per cento”.
Quindi “Il costo/corrispettivo imputabile alle zanzariere deve essere, quindi, compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione. Come già chiarito in relazione ai sistemi oscuranti, anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, qualora siano strutturalmente integrate negli stessi. In tal caso, ai fini dell’individuazione della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota nella misura ordinaria e della quota parte soggetta ad aliquota nella misura del 10 per cento, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere”.
In sintesi: se legate strutturalmente agli infissi, il valore delle zanzariere va ricompreso in quello degli infissi. Altrimenti confluisce nella prestazione di servizio con Iva al 10%.
Grate di sicurezza
Qui c’è un ulteriore problema. Esse non fanno parte dell’elenco dei beni significativi di cui al D.M. del 29 dicembre 1999. Per di più non possono essere considerate parti o componenti staccate dei serramenti.
Pertanto “ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 10 per cento all’intervento di manutenzione avente ad oggetto l’installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi (rectius, beni significativi), bensì nel valore complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10 per cento”.
Quindi, in un intervento combinato infissi e grate, il valore delle grate di sicurezza rientra nella prestazione di servizi al 10%.
Conclusioni: anche se la Circolare spiega molto ma non chiarisce tutto, rimaniamo fortemente convinti dell’idea che occorrerebbe una bella sfrondata di leggi, norme, circolari per eliminare tormentoni del genere. Al contribuente italiano tutto questo è costato tantissimo, anche se non si vede. Basti pensare al tempo sprecato dai funzionari delle Entrate in un qualcosa di cui oggettivamente non sono responsabili, al tempo sprecato dagli operatori dell’edilizia e dai loro consulenti fiscali a cercare di comprendere l’incomprensibile, al tempo dedicato dai nostri parlamentari che, lavorando sul comma 19, hanno ammesso a proposito della Circolare precedente 12/E di tre anni fa che si tratta di “una disposizione di non facile lettura”. Se lo dicono loro c’è da crederci.
Soluzione? Per noi è: IVA al 10% per beni significativi, parti staccate e non staccate, con o senza autonomia funzionale, purché nell’ambito degli interventi di recupero edilizio. Lo stato ne guadagnerebbe. Gli operatori dell’edilizia pure. E pure gli Italiani. Se le leggi vanno cambiate si cambino!
(eb)
Legenda:
Beni significativi: “ Si tratta di beni per i quali in via normativa è stata posta la presunzione che il loro valore assuma una certa rilevanza rispetto a quello delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi (agevolati) di recupero del patrimonio edilizio”. Sono beni su cui si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento opera ma solo in relazione ai beni indicati dal decreto ministeriale D.M. del 29 dicembre 1999 che individua 7 macrocategorie di beni tra cui ‘infissi esterni e interni’.
Interventi di recupero edilizio: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, come previsto dalla legge 5 agosto 1978.
In allegato la Circolare 15/E del 12 luglio 2018
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