La nuova Circolare è presentata come linea guida delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia alla luce delle modifiche introdotte dal Dl 157/2021 ma non convince. Per i bonus diversi dal Superbonus è necessario che i lavori siano già stati avviati per emettere visto di conformità e asseverazione
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 16/E “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” – Decreto -legge 11novembre 2021, n. 157. In particolare, essa illustra che cosa cambia in materia di visto di conformità e asseverazione a chiarimento delle modifiche introdotte dal DL n. 157/2021. Sostazialmente nulla di nuovo rispetto alle FAQ di settimana scorsa salvo una precisazione: La nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”. Ovvero, per bonus diversi dal Superbonus, se si procede per l’opzione cessione del credito o sconto in fattura, occorrrerà che i lavori siano già iniziati.
Linee Guida?
L’Agenzia presenta la Circolare come “le linee guida delle Entrate in materia di Superbonus e altre agevolazioni nel settore dell’edilizia” a seguito della pubblicazione del decreto legge. Nulla di tutto ciò, ci pare. Il documento di 18 pagine firmato dal direttore dell’Agenzia Enrico Maria Ruffini appare essere null’altro che la bella copia giuridica delle FAQ di qualche giorno fa (vedi news). Come il lettore attento ricorderà, una settimana fa l’Agenzia aveva emesso una bella sfornata di FAQ ma solo le prime cinque riguardavano gli obblighi introdotti dal DL n. 157/2021.
La Circolare n. 16/E
Il documento fornisce indicazioni ai contribuenti e agli operatori sui nuovi obblighi relativi al visto di conformità (che attesta il diritto al beneficio) e all’asseverazione (che attesta la congruità delle spese) sia per il Superbonus sia per gli altri bonus edilizi. Tra i principali chiarimenti: il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà. Si conferma che il visto per l’utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull’intera dichiarazione.
Per tutti gli altri bonus diversi dal Superbonus, la nuova attestazione è necessaria solo in caso di cessione del credito o di sconto in fattura. A partire dal 12 novembre 2021.
Solo per lavori almeno iniziati
Inoltre, l’attestazione deve riferirsi a lavori che siano almeno iniziati. Essa certifica la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori, cioè il rispetto dei costi massimi.
Qui il riferimento è specifico a cessione del credito e sconto in fattura per i bonus diversi dal Superbonus. Nella Circolare 16/E si legge infatti: “La nuova attestazione della congruità della spesa non può che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati”.
a cura di Ennio Braicovich
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