Attualità

La successione nella “governance”

Per le imprese a gestione familiare ci sono validi strumenti che consentono all’imprenditore, quando ancora in vita, di stabilire il soggetto (futuro erede) che ricoprirà la carica di amministratore delegato o di membro del consiglio di amministrazione

In uno studio condotto di recente da una nota società di consulenza è emerso che il passaggio generazionale nelle società a gestione familiare ha compromesso la capacità di crescita – se non la sopravvivenza – di oltre il 50% delle imprese tenute in considerazione.

Questo perché la qualità di erede non comporta automaticamente e indistintamente il possesso delle capacità imprenditoriali necessarie a garantire il futuro di un’azienda.

Anche nelle realtà familiari, infatti, occorre tenere in considerazione le capacità, le attitudini e le inclinazioni dei diversi componenti e, in particolar modo, di coloro che potrebbero essere chiamati a succedere nella gestione e amministrazione della società di famiglia.

A ciò si aggiunga che spesso e volentieri i dissidi tra familiari hanno impedito di trovare una soluzione condivisa tra i vari componenti che privilegiasse gli interessi dell’impresa, alimentando, viceversa, una serie di spiacevoli contenziosi.

Se però ai più è nota la possibilità di inserire nello statuto delle clausole che disciplinano il passaggio delle quote in caso di morte del titolare, in pochi invece sanno dell’esistenza di validi strumenti che consentono all’imprenditore, quando ancora in vita, di disciplinare il passaggio della “governance”, vale a dire stabilire il soggetto (futuro erede) che ricoprirà la carica di amministratore delegato o di membro del consiglio di amministrazione o di amministratore unico.

Perché infatti, in presenza di più eredi, il passaggio generazionale non incida negativamente sulla sopravvivenza di un’attività produttiva, è fondamentale poter diversificare la posizione di chi subentrerà nel tenere le redini della gestione sociale da chi riceverà una partecipazione volta principalmente alla percezione dell’utile.

Il patto di famiglia

Ecco allora che un primo, importante strumento presente nel panorama italiano da anni ma da pochi conosciuto e utilizzato è il c.d. “patto di famiglia”, un istituto introdotto con la Legge n. 55 del 14 febbraio 2006, in vigore dal 16 marzo 2006, e disciplinato dagli articoli da 768-bis a 768-octies del codice civile.

Il patto di famiglia è “il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti” (art. 768 bis cod. civ.).

Si tratta quindi di un accordo che l’imprenditore fa con i membri della sua famiglia quando ancora è in vita, dedicato a gestire le sorti dell’azienda o di una quota societaria anticipando, in tutto in parte, gli effetti di una successione nel suo patrimonio.

Con questo strumento il titolare di un’impresa familiare potrà, infatti, stabilire non solo chi saranno i futuri soci dell’azienda ma anche da chi sarà amministrata, evitando che la stessa finisca in “mani sbagliate”.

Occorre tuttavia tenere presente che, perché un patto di famiglia sia effettivamente valido ed efficace:

  • viene richiesta la forma dell’atto pubblico, quindi la stipulazione avverrà davanti ad un notaio;
  • dev’essere condiviso non solo tra l’imprenditore e il/i beneficiario/i, ma anche con il coniuge e tutti coloro che sarebbero eredi legittimari ove in quel momento si aprisse la successione dell’imprenditore. Questo per evitare di violare i diritti ereditari che la legge garantisce ai parenti più stretti (vale a dire genitori, coniuge e figli) ai quali, quindi, è chiesto di prestare il loro consenso al patto.

È inoltre fondamentale tenere a mente che, per espressa previsione del codice civile, gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono tenuti a liquidare, in denaro o in natura, gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote, a meno che questi ultimi non vi rinuncino in tutto o in parte.

Il patto di famiglia consente, quindi, di garantire continuità all’impresa familiare, salvaguardandola dalle vicende successorie scaturenti alla morte dell’imprenditore, e di evitare una divisione ereditaria sui beni formanti oggetto dell’azienda o sulle quote sociali senza ledere i diritti dei legittimari.

Le clausole statutarie di subentro nella “governance”

Un’adeguata (e mirata) successione nell’amministrazione di un’azienda potrebbe essere assicurata anche attraverso l’introduzione di specifiche disposizioni nello statuto della società.

L’ampia autonomia statutaria riconosciuta alle s.r.l. consente, infatti, al capofamiglia di programmare il passaggio generazionale mediante l’utilizzo di previsioni che, ad esempio, indichino il successore nella gestione o che, meglio ancora, disciplinino il passaggio assieme alla quota dei diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società.

Fermo restando che, anche qualora queste clausole fossero nel caso di specie attuabili, perché la relativa clausola sia valida, occorrerà, quanto meno, che la sua efficacia sia sospensivamente condizionata alla cessazione dell’amministratore in carica al momento della previsione.

Ciascuno degli istituiti sopra menzionati potrebbe quindi rappresentare un valido strumento per garantire un adeguato passaggio generazionale e affidare l’azienda di famiglia ai discendenti o al discendente che si sia dimostrato maggiormente idoneo.

Vista però la loro specificità, la possibilità di ricorrere a una o a un’altra soluzione andrà verificata di volta in volta, in base al caso concreto e considerate tutte le condizioni a contorno, ivi inclusa la violazione di eventuali diritti degli eredi legittimari, così da evitare di incorrere in successive contestazioni di invalidità o inefficacia.

L’ulteriore consueto suggerimento poi, qui ancor di più che per altre questioni che abbiamo affrontato in passato, è quello di farsi affiancare da professionisti (avvocati, commercialisti e notai) effettivamente esperti del settore e in grado di gestire al meglio i molteplici aspetti (societari, fiscali e successori) inevitabilmente coinvolti.

Avv. Annalisa Callarelli