Normativa

Legge di Bilancio 2018, beni significativi, posa in opera e IVA 10%. Il comma 19 fa “chiarezza”

Un imbarazzante comma di 283 parole per chiudere la querelle tra Agenzia delle Entrate, fornitori di opere e servizi in edilizia e i loro clienti. stigmatizza il Senato: “ disposizione di non facile lettura”. Sanatoria generale per tutti.

Dalla Legge di Bilancio 2018

Parte I, Sezione I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

….

19. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 7, comma 1, lettera b) , della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, si interpretano nel senso che l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

Fin qui la legge. In grande sintesi, il comma 19 dice che nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per applicare l’IVA ridotta del 10% occorre considerare come valore totale quello dei beni significativi comprensivo delle parti staccate autonome. In sostanza il comma 19 riprende una parte significativa della Circolare n. 12/E dell’Agenzia delle Entrate di un paio di anni fa.

A onor del vero anche gli autori del Dossier del Senato hanno dovuto ammettere che si tratta di “una disposizione di non facile lettura” (vedi estratto dal Dossier). Se lo dicono loro, gli dobbiamo credere.

La buona notizia per tutti, esperti e inesperti, ivi inclusi i furbetti, è che lo Stato riconosce senza dirlo che c’è stata confusione nelle disposizioni di legge e nella varie circolari e che quindi si deve procedere a una bella sanatoria generale contenuta nelle due ultime righe:

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate”.

Questo il comma 19 che dovrebbe chiudere anni di …annose di discussioni, dibattiti, articoli, ricorsi al TAR, circolari esplicative che spiegano ma non possono spiegare nulla all’interno di un clima burocratico degno di Franz Kafka.  Pensate solo al tempo, alle energie, ai soldi costati a parlamentari, funzionari dei ministeri e dell’Agenzia delle Entrate, e quindi a noi tutti contribuenti, per mettere a punto quelle benedette 283 parole.

Ogni tanto, se ci si risveglia ci pare di essere all’interno di una disputa ontologica medioevale, degna di Umberto Eco e del suo libro Il nome della Rosa: Chi sono io? Quali lavori sto compiendo? Sono lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria? Oppure lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione? Quali sono i beni significativi? IVA al 10 o al 22%? Le parti staccate hanno autonomia funzionale rispetto al manufatto principale? Sono anch’esse beni significativi o no? Una tapparella è autonoma o no? Uno scuro? Un controtelaio è autonomo o no? E una maniglia? E vogliamo mica dimenticare sigillanti, tasselli, schiume e così via?

Siamo di fronte al delirio linguistico-fiscale-tributario che capita quando si fanno troppe leggi che si intortano l’una con l’altra. Domandiamoci seriamente: ne valeva la pena?

Infine: è vero, il comma 19 prevede una sanatoria tombale per tutto il passato. Di fronte a tanta generosità vien da pensare che lo Stato abbia voluto dare una bella sanatoria, anzi liberatoria, a tutti i dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che non ne potevano più di discussioni su infissi e parti staccate. Autonome e non.

(eb)