Per ottenere l’agevolazione fiscale per la sostituzione dei serramenti esterni occorrono infissi marcati CE
La marcatura CE degli infissi è necessaria per ottenere le agevolazioni fiscali dell’Ecobonus. Lo dice finalmente Enea accogliendo le reiterate istanze di molti (alcune associazioni, non tutte, ahinoi, e noi compresi). Lo fa in maniera molto semplice all’interno del Vademecum Serramenti e Infissi qui allegato e rinvenibile alla pagina Serramenti e infissi dei Vademecum per l’ottenimento dell’ecobonus per interventi di efficienza energetica effettuati quest’anno di cui abbiamo dato notizia ieri (clicca qui).
La piccola annotazione (vedi il tondo rosso nell’immagine qui accanto) riguardante la marcatura CE degli infissi è contenuta nell’area Documentazione tecnica da conservare a cura del cliente, assieme alle schede tecniche di prodotto, all’asseverazione della trasmittanza termica degli infissi e all’ originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e, nei casi previsti, dal tecnico abilitato.
Il Vademecum Serramenti e Infissi, che si compone di cinque pagine, è dedicato alla sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. Un termine in apparenza molto ben delimitato ma che in realtà è molto ampio in quanto esso include non solo le finestre, ma anche le porte pedonali, le porte e i portoni industriali, commerciali e residenziali purché separino ambienti climatizzati da ambienti che non lo sono.
Il Vademecum in questione include una prima parte dedicata alle tipologie dei beneficiari delle detrazioni e dell’edificio. Una seconda parte riguarda i requisiti tecnici dell’intervento e le spese ammissibili. Una terza parte concerne la documentazione necessaria suddivisa tra quella da trasmettere all’Enea e quella da conservare a cura del cliente (tecnica ed amministrativa).
E’ bene puntualizzare che la marcatura CE degli infissi è obbligatoria dal 1° febbraio 2010, quindi dieci anni fa, prevista dall’allora Direttiva Prodotti da Costruzione ora Regolamento n. 305/2011. Era ora che Enea riconoscesse la sua presenza come indispensabile per l’erogazione dei benefici fiscali che in tutti questi anni sono andati anche a prodotti non regolari. Curiosamente da anni l’ente riconosceva come obbligatoria la marcatura CE per l’erogazione dei benefici fiscali dell’ecobonus per “l’acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti (allegato M(*) al d.lgs 311 del 29/12/2006) montati in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata” (clicca qui).
La Marcatura CE di un qualsiasi prodotto coperto da norma armonizzata (hEN) è un atto, anche simbolico, molto concreto necessario per immettere un prodotto sul mercato nell’Area Economico Europea: ovvero Unione europea, Islanda,
Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Essa attesta che il prodotto è sicuro e che garantisce le prestazioni elencate nella Dichiarazione di prestazione (DoP) le quali sono state ottenute applicando una specifica tecnica europea.
Ben venga l’iniziativa di Enea in merito che ripara un vulnus informativo importante.
a cura di Ennio Braicovich
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