Attualità

Montaggio dei serramenti. FAQ Governo lo ammette in zona rossa

Consentito anche nella zona di maggior contagio. Permesso pure il passaggio tra zone di colore diverso

Il montaggio dei serramenti è consentito anche nella zona rossa, la zona a più intensità di contagio. Lo hanno chiarito due delle tante FAQ del Governo pubblicate l’altro ieri a seguito del DPCM del 3 novembre che tanto chiaro non era. In effetti le due FAQ sono a proposito dei mobili ma per analogia le possiamo estendere tranquillamente al caso del montaggio di serramenti, infissi e schermature.

Ecco le due Domande & Risposte relative al montaggio

-Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
-Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.

Ma vi sono altre FAQ che interessano da vicino i gestori di showroom e i produttori di serramenti. Ad esempio:

Nelle zone rosse i negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (cioè quelli previsti dall’allegato 23 del Dpcm e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale.
Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Ugualmente importanti le FAQ che interessano gli spostamenti, come:
Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.

Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.

Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.

Infine,  è di assoluto rilievo una FAQ riguarda i consumatori che toglie purtroppo ogni speranza e che dovrebbe porre in situazione di parità showroom aperti e e showroom chiusi (clicca qui). E i serramenti, gli infissi, le chiusure e le schermature non sono contemplati dall’ormai famoso Allegato 23. Nulla vieta però di continuare a vendere a distanza e di produrre, trasportare e posare.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 novembre 2020, la cui lista è disponibile nell’allegato 23, qui sotto riportato

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ALLEGATO 23

Commercio al dettaglio

• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con
prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati,
supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi
non specializzati di alimenti vari)
• Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
• Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo audio e video, elettrodomestici
• Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli
esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e
liquidi da inalazione
• Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi
specializzati
• Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le
telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:
47.4)
• Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e
materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi
specializzati
• Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
• Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per
l’agricoltura e per il giardinaggio
• Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi
di sicurezza in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
• Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per
ufficio
• Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e
neonati
• Commercio al dettaglio di biancheria personale
• Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e
articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
• Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
• Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi
specializzati
• Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati
(farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a
prescrizione medica)
• Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in
esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e
di erboristeria in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti
• Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per
animali domestici in esercizi specializzati
• Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
• Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per
riscaldamento
• Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la
lucidatura e affini
• Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
• Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e
bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e
fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri
detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
• Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato
via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
• Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici


Foto: courtesy Thermoinfissi

a cura di EB